Cassazione Civile, Ordinanza n. 21361/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da due cartelle di pagamento emesse per la riscossione di contributi INAIL e INPS per un importo complessivo di euro 3.135,00. La Corte d'appello aveva accolto l'appello del debitore, annullando le cartelle sul rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno tra le stesse parti, che aveva dichiarato estinte le obbligazioni contributive. Il ricorrente per cassazione ha però censurato esclusivamente la statuizione sulle spese di lite, deducendo la violazione del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, degli artt. 91 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse liquidato compensi inferiori ai minimi tabellari previsti per il valore della causa, sia per il primo grado sia per l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla liquidazione delle spese. Ha affermato che, in base alla disciplina dei parametri forensi introdotta dal D.M. n. 55/2014 e modificata dal D.M. n. 37/2018, il giudice non può scendere sotto i valori minimi tabellari, salvo diversa convenzione tra le parti. Poiché la Corte d'appello aveva liquidato importi inferiori alla soglia minima consentita per il valore della controversia, la sentenza è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito, rideterminando le spese dovute dalle parti controricorrenti in euro 1.142,50 per il primo grado ed euro 1.198,50 per il grado di appello, oltre spese generali e accessori di legge, con condanna anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
come modificato dal D.M. 37/2018
ai fini della liquidazione del compenso il giudice deve tenere conto dei valori medi tabellari e può discostarsene solo entro i limiti massimi e minimi previsti; i valori minimi hanno carattere inderogabile in assenza di diversa convenzione tra le parti
ha modificato il D.M. n. 55/2014, incidendo sui limiti di aumento e diminuzione dei parametri forensi
richiamato come norma sulla soccombenza ai fini della regolazione delle spese
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato a sostegno della censura sulla motivazione e sulla corretta liquidazione delle spese
richiamato nel motivo di ricorso in tema di motivazione della decisione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato in cassazione
consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 370, primo comma, ultimo alinea c.p.c.
richiamato in relazione alla facoltà delle parti intimate di partecipare all'udienza di discussione
Massime di principio
- In tema di liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, il giudice non può liquidare importi inferiori ai valori minimi tabellari, salvo diversa pattuizione tra le parti.
- La determinazione delle spese di lite deve rispettare i limiti minimi e massimi previsti per ciascuna fase processuale e per lo scaglione di valore della controversia, applicando le eventuali riduzioni consentite entro i limiti normativi.
- Quando la violazione riguarda solo la liquidazione delle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito sulla corretta quantificazione.
- La soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità, con liquidazione autonoma di esborsi e compensi professionali.
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