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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16476/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Le parti civili costituite nel procedimento penale definito dalla Corte di cassazione hanno chiesto la correzione di un asserito errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 11459/2026, lamentando che, nonostante le conclusioni e la memoria depositata, non fosse stata liquidata alcuna somma a titolo di rifusione delle spese del grado in loro favore nel procedimento a carico dell'imputato. La Corte ha però ritenuto che la mancata liquidazione delle spese non dipendesse da un mero errore materiale, bensì da una specifica valutazione di merito espressa dal Collegio nella motivazione del provvedimento, con conseguente inammissibilità dell'istanza di correzione, perché lo strumento processuale utilizzato era inconferente rispetto al vizio dedotto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale proposta dalle parti civili, ritenendo che la mancata liquidazione delle spese processuali del grado fosse il risultato di una valutazione di merito del Collegio e non di un mero errore materiale emendabile con tale rimedio. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di inammissibilità dell'istanza, non si applicano le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La Corte afferma che, nel caso di specie, alla declaratoria di inammissibilità non devono seguire le pronunce previste da questa disposizione.

Massime di principio

  • L'istanza di correzione dell'errore materiale non è utilizzabile per sovvertire o integrare una decisione che derivi da una specifica valutazione di merito espressa dal giudice nella motivazione del provvedimento.
  • Quando l'omissione lamentata costituisce il riflesso di una scelta decisoria del Collegio e non di un mero lapsus materiale, il rimedio della correzione dell'errore materiale è inconferente e l'istanza va dichiarata inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di correzione, in questo contesto, non comporta l'applicazione delle conseguenze previste per l'inammissibilità del ricorso dall'art. 616 cod. proc. pen.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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