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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21666/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Leone Anna impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la condanna per furto di energia elettrica. I primi due motivi contestavano la sussistenza dell'aggravante contestata in appello (che il bene fosse "destinato a pubblico servizio") ritenendo che tale circostanza non fosse stata riconosciuta in primo grado e non fosse stata impugnata dal pubblico ministero; il terzo motivo contestava la logicità della motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha escluso la legittimità del riconoscimento, da parte della Corte d'Appello, dell'aggravante "destinazione a pubblico servizio" non ritenuta dal Tribunale e non impugnata dal Pubblico Ministero. Sul presupposto del principio devolutivo (art. 597 c.p.p.) e della giurisprudenza dominante, la Cassazione ha affermato che la Corte d'Appello non poteva attribuire aggravanti non dedotte dal gravame del Pubblico Ministero. Essendo dunque esclusa l'aggravante che rendeva il reato procedibile d'ufficio, il fatto restava procedibile a querela e, non essendo stata presentata querela entro il termine utile (30 marzo 2023), la sentenza impugnata è stata annulata senza rinvio per difetto di querela.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen., comma terzo (modificato dal d.lgs. n.150/2022)

    art. 624, comma 3 c.p. (come modificato dal d.lgs. n.150/2022)

    La modifica rileva perché alcune aggravanti (es. destinazione della cosa a pubblico servizio) incidono sulla procedibilità del reato (da perseguibile a querela a perseguibile d'ufficio). La Corte ha considerato illegittimo il riconoscimento ex novo in appello di tale aggravante quando non era stata riconosciuta in primo grado e non era stata impugnata dal Pubblico Ministero.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    art. 597 c.p.p., commi 1 e 3

    Il comma 1 sancisce il principio devolutivo: la Corte d'appello può esaminare le parti della sentenza indicate nell'impugnazione; il comma 3 consente al giudice dell'impugnazione di dare al fatto una "definizione giuridica più grave" solo nei limiti consentiti dall'impugnazione. La Cassazione ha precisato che il riconoscimento di circostanze aggravanti non rientra nella nozione di "definizione giuridica" e non può essere introdotto in sede d'appello se il Pubblico Ministero non le ha impugnate.

  • Giurisprudenza rilevata

    Sezioni Unite n.1 del 19/01/2000 (Tuzzolino); Sez. pen. n.10251 del 17/10/2006 (Michaeler); Sez.5 n.31996 del 27/03/2019 (Messina Denaro); Sez.2 n.23785 del 17/07/2020 (Cientanni)

    La giurisprudenza consolidata afferma il principio della preclusione rispetto alle parti della sentenza non impugnate dal Pubblico Ministero e delimita il potere della corte d'appello nell'introdurre aggravanti non dedotte in impugnazione dal PM.

Massime di principio

  • La Corte d'appello non può riconoscere circostanze aggravanti non ritenute dal giudice di primo grado se tali circostanze non sono state impugnate dal Pubblico Ministero: opera il principio della devoluzione previsto dall'art. 597 c.p.p.
  • La possibilità per il giudice dell'impugnazione di dare al fatto una "definizione giuridica più grave" non equivale al potere di aggiungere aggravanti fattuali non impugnate; la nozione di "definizione giuridica" è più limitata e non comprende l'introduzione di nuove circostanze aggravanti.
  • Se un'aggravante riconosciuta in appello è quella che trasforma la procedibilità del reato (da perseguibile a querela a perseguibile d'ufficio), la sua illegittimità retroagisce sul diritto di procedere: in assenza di querela tempestiva, l'azione penale deve essere dichiarata estinta o la sentenza annullata per difetto di querela.
  • Per il Pubblico Ministero, se intende riferirsi a circostanze che incidono sulla procedibilità o sulla gravità della fattispecie, è essenziale impugnare espressamente tali profili in sede di appello, altrimenti si determina una preclusione.
  • Per la difesa, è strategico contestare le statuizioni di appello che introducono aggravanti non presenti nel giudizio di primo grado; la Cassazione può accogliere tali censure se sussiste la preclusione procedurale.

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