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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38161/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento ICI per l’anno 2004 relativo a un terreno, ritenuto fabbricabile, recuperando maggiore imposta sulla base del valore venale attribuito al bene. La contribuente aveva impugnato l’atto; il giudice di primo grado aveva respinto alcune doglianze formali e accolto solo quella sulla errata quantificazione dell’estensione del terreno. In appello, la CTR aveva ritenuto edificabile l’area, ma aveva poi ridotto la base imponibile al 40% del valore originariamente accertato, ricorrendo a una valutazione equitativa e al bilanciamento delle contrapposte richieste. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su questione non devoluta, poiché la contribuente non avrebbe contestato il valore venale ma solo la natura agricola del terreno; 2) violazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 per mancata considerazione dei prezzi di mercato emersi in causa; 3) ancora violazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 per avere la CTR sostituito ai criteri legali una valutazione equitativa.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendolo in parte inammissibile e comunque infondato: la contestazione sul valore del bene e sull’imposta dovuta era comunque entrata nel thema decidendum, anche perché la stessa difesa dell’ente aveva coltivato la questione in giudizio e aveva proposto una conciliazione con riduzione della base imponibile. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che, una volta accertata l’edificabilità dell’area, il valore venale in comune commercio deve essere determinato secondo i criteri vincolanti dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992, senza fare ricorso a una equità sostitutiva. La decisione impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai criteri legali di stima.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione perché la questione del valore del terreno e dell’imposta dovuta era comunque compresa nel thema decidendum.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992

    Il valore venale delle aree fabbricabili ai fini ICI deve essere determinato in base ai parametri legali vincolanti: zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato di aree analoghe; non è consentita una valutazione equitativa sostitutiva.

Massime di principio

  • In materia di ICI, una volta accertata la natura edificabile del terreno, la base imponibile deve essere determinata applicando in modo rigoroso i criteri legali previsti dalla norma tributaria, che escludono valutazioni equitative svincolate dai parametri normativi.
  • Il giudice tributario non può sostituire ai criteri legali di stima del valore venale una riduzione percentuale equitativa non motivata, anche se la quantificazione del valore di mercato presenti margini di apprezzamento.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice si pronuncia sul valore del bene e sulla misura dell’imposta se tali profili risultano comunque oggetto del contraddittorio e delle difese svolte nel processo.
  • Per la determinazione del valore venale di un’area fabbricabile possono essere utilizzati elementi istruttori concreti disponibili in causa, ma sempre entro il perimetro dei parametri legali imposti dall’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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