Cassazione Penale, Ordinanza n. 40119/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 6 marzo 2025, deducendo un solo motivo: la pretesa eccessività della pena irrogata. Dal testo emerge che la censura riguardava la dosimetria sanzionatoria, sia quanto alla pena detentiva sia quanto alla pena pecuniaria, lamentando in sostanza che la Corte territoriale avesse applicato un trattamento troppo severo. La Suprema Corte rileva tuttavia che il motivo è non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da adeguata motivazione ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua, in quanto la pena detentiva era già pari al minimo edittale e lo scostamento dal minimo della pena pecuniaria era stato giustificato con riferimento alle condizioni soggettive dell'imputato, già condannato per plurimi reati e ritenuto incline a delinquere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che la doglianza riguardava la mera eccessività della pena, profilo non scrutinabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito sulla dosimetria è adeguata e coerente con i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
richiamato come parametro legale per la graduazione della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito
richiamato come criterio per la determinazione della pena, che deve essere valutata dal giudice di merito in relazione agli elementi del caso concreto
Massime di principio
- La censura sulla sola eccessività della pena non è di regola scrutinabile in cassazione quando investe la discrezionale valutazione del giudice di merito nella dosimetria sanzionatoria.
- La graduazione della pena, ivi compresi aumenti, diminuzioni e determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o apparenza della motivazione.
- È sufficiente, ai fini della tenuta della decisione sulla pena, un riferimento motivazionale agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, purché coerente con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Quando la pena detentiva è già fissata al minimo edittale, non è censurabile la mancata ulteriore riduzione se il giudice spiega adeguatamente le ragioni dello scostamento residuo sulla componente pecuniaria in base alle condizioni soggettive dell'imputato.
Come è indicizzato
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