Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19957/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato una condanna per estorsione consumata. I ricorrenti deducevano, con il primo motivo, la violazione di legge per il mancato riconoscimento del tentativo di estorsione ex art. 629 c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato come tentato e non consumato. Con il secondo motivo lamentavano vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, contestando quindi anche il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo indeducibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata; ha inoltre rilevato che la motivazione sul punto era presente, lineare e coerente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attiene al trattamento punitivo, sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi gli imputati, condannandoli al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria è fondata sulla ritenuta genericità/reiterazione del primo motivo, relativo alla qualificazione del fatto come consumato anziché tentato, e sull'inammissibilità del secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche e alla pena, perché diretto a contestare un apprezzamento di merito sorretto da motivazione adeguata.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    fattispecie tentata del reato di cui all'art. 629 cod. pen.

    La Corte richiama la norma come parametro della censura difensiva, osservando che i giudici di merito avevano correttamente ritenuto il fatto come estorsione consumata e non tentata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica e puntuale critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla qualificazione del fatto come tentativo, se non confrontata con la motivazione della sentenza di merito, non è idonea a scalfire la decisione di consumazione del reato.
  • La censura sulle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si risolve in una contestazione del merito e la motivazione della sentenza impugnata risulti sufficiente, coerente e non illogica.
  • La motivazione è ritenuta insussistente solo quando manchi realmente o presenti vizi decisivi; non è sufficiente dedurre un generico dissenso rispetto alla valutazione probatoria e sanzionatoria compiuta dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.