Cassazione Civile, Ordinanza n. 00832/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Una parte aveva introdotto, con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., una domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione di alcuni beni immobili siti in un Comune della provincia di Messina, convenendo un soggetto privato e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il convenuto privato si era costituito e aveva proposto domanda riconvenzionale risarcitoria. Il tribunale, dopo aver disposto la prosecuzione nelle forme del rito ordinario, ha poi rilevato d'ufficio una questione di competenza e, con ordinanza, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Messina, ritenuto competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c. per la presenza in causa di un'amministrazione dello Stato, assegnando il termine per la riassunzione e condannando la ricorrente alle spese. Avverso tale ordinanza è stato proposto regolamento necessario di competenza con cinque motivi: i primi due denunciavano il preteso tardivo rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale/ inderogabile, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto sollevare la questione entro la prima udienza del rito semplificato o comunque non dopo le verifiche preliminari e il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.; il terzo contestava, come vizio procedimentale, che il rilievo fosse avvenuto con ordinanza successiva alle memorie e non nel momento preclusivo corretto; il quarto prospettava questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 c.p.c.; il quinto censurava la condanna alle spese e i criteri di liquidazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, secondo e quinto motivo; ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo; ha quindi rigettato integralmente il ricorso. La Corte ha osservato che i primi due motivi non colpivano la reale ratio decidendi, poiché il tribunale non aveva declinato la competenza territoriale ma l'incompetenza funzionale ex art. 25 c.p.c.; quanto al terzo motivo, ha ritenuto che nel procedimento semplificato di cognizione il limite temporale per il rilievo officioso della competenza va ancorato alla fase di trattazione e non è superato solo perché la trattazione si svolga in più udienze, essendo decisivo che il giudice non abbia ancora ammesso prove né ritenuto la causa matura per la decisione; ha inoltre richiamato l'evoluzione normativa dell'art. 38 c.p.c. quale conferma interpretativa. La questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente infondata perché riferita erroneamente alla competenza territoriale anziché a quella funzionale. Sulle spese del giudizio di legittimità non è stato disposto nulla, perché gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
regolamento necessario di competenza territoriale
è il mezzo con cui è stato impugnato il provvedimento sulla competenza
competenza dell'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie
fondamento della declaratoria di incompetenza funzionale in presenza di una amministrazione dello Stato convenuta
non oltre l'udienza di cui all'art. 183; successivamente sostituito, nel nuovo testo, con il riferimento al decreto ex art. 171-bis o, nei procedimenti non soggetti ad esso, alla prima udienza
il rilievo officioso dell'incompetenza deve avvenire entro la fase preclusiva stabilita dalla norma; la modifica normativa successiva è stata letta come meramente esplicativa di principi già desumibili
ricorso introduttivo del procedimento semplificato di cognizione
la domanda originaria è stata proposta con tale rito
decreto di fissazione dell'udienza e costituzione del convenuto
disciplina la fase introduttiva del procedimento semplificato richiamata dalla Corte
alla prima udienza il giudice dispone la prosecuzione nelle forme del rito ordinario se ricorrono i presupposti; nello stesso modo procede quando valuta la complessità della lite
nel procedimento semplificato la prima udienza assorbe la funzione di trattazione e il superamento di questa fase rileva ai fini delle preclusioni
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il rilievo dovesse avvenire già con il relativo decreto; la Corte ha ritenuto superflua la questione alla luce della fase di trattazione non ancora chiusa
termine processuale richiamato per sostenere la tardività del rilievo
note scritte in sostituzione dell'udienza
modalità con cui è stata sostituita l'udienza nel caso concreto
serve come parametro temporale per il rilievo officioso dell'incompetenza nel rito ordinario e, per equivalenza funzionale, nel procedimento semplificato quando la trattazione coincide con la prima udienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la sentenza richiama la norma nel dispositivo, presumibilmente in tema di contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriori dettagli
artt. 24 e 25 Cost.
richiamati in una questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e devono censurare la effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata; se la doglianza si riferisce a una competenza diversa da quella effettivamente dichiarata dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
- Nel procedimento semplificato di cognizione, il limite temporale per il rilievo officioso dell'incompetenza va individuato con riferimento alla chiusura della fase di trattazione, non al mero numero formale delle udienze celebrate; ciò che rileva è che il giudice non abbia ancora superato la fase preclusiva con l'ammissione delle prove o con la ritenuta maturità della causa per la decisione.
- La sostituzione normativa dell'art. 38 c.p.c. che anticipa il rilievo della incompetenza al decreto ex art. 171-bis c.p.c. è stata letta come conferma esplicativa di un principio già ricavabile dal sistema, non come innovazione radicale della disciplina.
- Ai fini delle preclusioni sulla competenza, l"udienza" va intesa in senso contenutistico e funzionale, non meramente cronologico: la distribuzione della trattazione in più momenti non consuma di per sé il potere del giudice, se la fase preclusiva non è stata ancora superata.
- Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando è costruita su un presupposto normativo errato rispetto alla reale base decisoria del provvedimento impugnato.
- La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non indica con precisione quali criteri sarebbero stati violati o in che cosa consisterebbe l'errore del giudice.
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