Cassazione Civile, Ordinanza n. 21623/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante al difensore d'ufficio nominato in un procedimento penale, richiesta a carico dell'erario ai sensi della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Salerno aveva accolto l'opposizione proposta dal difensore contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di pagamento, ritenendo sufficiente il tentativo di recupero del credito effettuato nei confronti dell'assistito. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 116 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendo che non bastasse un mero tentativo di accesso al domicilio del debitore e che fosse invece necessario un pignoramento con esito negativo comprovato da verbale negativo, oltre alla dimostrazione dell'impossidenza dell'assistito. La parte resistente ha sostenuto la correttezza della decisione di merito, evidenziando che il creditore aveva già ottenuto decreto ingiuntivo, notificato il titolo con precetto e svolto due tentativi di pignoramento mobiliare presso il domicilio della debitrice, risultati infruttuosi perché l'ufficiale giudiziario aveva trovato la porta chiusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura del Ministero, confermando che, in tema di patrocinio a spese dello Stato e liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, non occorre provare l'effettiva impossidenza dell'assistito né un verbale formalmente negativo di pignoramento, essendo sufficiente dimostrare un serio, vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito. Nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente valorizzato il fatto che il difensore avesse già ottenuto un decreto ingiuntivo, notificato il precetto e promosso due tentativi di pignoramento mobiliare rimasti infruttuosi per ragioni non dipendenti dalla sua condotta. La Corte ha quindi confermato la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Per ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario il difensore d'ufficio deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio a carico dell'erario, l'obbligo di preventiva attivazione nei confronti del debitore è assolto quando siano dimostrati seri tentativi di recupero del credito, ancorché infruttuosi, e non è richiesto un particolare formalismo probatorio.
- L'espressione "pignoramento negativo" va intesa come pignoramento rimasto infruttuoso per cause non imputabili al creditore, non come necessaria produzione di un verbale con attestazione dell'assenza di beni aggredibili.
- Il difensore d'ufficio non deve provare l'impossidenza dell'assistito quale ulteriore presupposto per la liquidazione a carico dell'erario, perché un simile onere sarebbe eccessivo e non funzionale alla ratio dell'istituto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21421/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21422/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21423/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21431/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21436/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21440/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →