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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36454/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 15 gennaio 2026 della Corte di appello di Catanzaro, che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Castrovillari per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione delle norme sulla notificazione del decreto introduttivo del giudizio. Con il secondo ha denunciato manifesta illogicità della motivazione sulla propria responsabilità. La memoria difensiva trasmessa il 16 settembre 2026 non è stata esaminata perché tardiva: il termine di deposito era scaduto il 31 luglio 2026, tenuto conto della sospensione feriale. Il testo non indica i fatti materiali della bancarotta né il contenuto della parziale riforma in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla notificazione, precisando che l'impossibilità di notificare al domicilio dichiarato o eletto, che consente la notificazione presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., ricorre anche in caso di temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso o di non agevole individuazione dello specifico luogo, senza necessità di ulteriori indagini sull'irreperibilità. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità, perché riproponeva censure già esaminate e disattese dal giudice di merito e non criticava specificamente le ragioni della sentenza impugnata. La memoria del 16 settembre 2026 è stata esclusa perché depositata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, calcolato con la sospensione feriale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen. è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato

    La notificazione presso il difensore è legittima quando la notifica al domicilio dichiarato o eletto non sia possibile anche per temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso o per la non agevole individuazione del luogo; non occorre in tali casi svolgere indagini per accertarne l'irreperibilità.

  • art. 157 c.p.p.

    non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'articolo 157 cod proc. pen.

    Le indagini dirette ad accertare l'irreperibilità sono necessarie quando non sia possibile procedere alla notificazione secondo le modalità dell'art. 157 c.p.p.; non sono invece richieste per la notificazione presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. nei casi indicati.

Massime di principio

  • L'impossibilità di eseguire la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che consente la notificazione presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., può dipendere anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo; in queste ipotesi non è necessario svolgere indagini per attestare l'irreperibilità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che ripropone questioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata, è generico o apparente e non assolve la funzione di critica argomentata richiesta per l'impugnazione.
  • Nel giudizio di cassazione, il termine per il deposito di motivi nuovi o memorie a sostegno dei motivi, se ricade nel periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, è sospeso sino al 31 agosto; la memoria depositata oltre la scadenza così determinata è tardiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale

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