Cassazione Penale, Ordinanza n. 31260/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, senza il necessario ministero di un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un soggetto condannato ha proposto personalmente, in data 3 aprile 2026, reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari che aveva rigettato l'impugnazione contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bari di diniego dell'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché sottoscritto personalmente dal condannato, senza la firma di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017.
Norme richiamate
L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
La mancanza della necessaria sottoscrizione da parte di un difensore abilitato integra una causa di inammissibilità del ricorso.
La declaratoria di inammissibilità per tale ragione può essere adottata senza formalità.
art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escluderla, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
legge 26 novembre 2010, n. 199
Costituisce il quadro normativo dell'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio oggetto del procedimento di sorveglianza.
Ha riformulato l'art. 613 c.p.p., imponendo la sottoscrizione del ricorso da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale, l'atto di ricorso e gli atti successivi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso proposto personalmente dall'interessato è inammissibile.
- La mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio.
- Quando l'inammissibilità discende da un vizio processuale evidente, la Corte può dichiararla senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo elementi contrari.
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