Cassazione Civile, Ordinanza n. 30010/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un decreto prefettizio che aveva autorizzato l'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno per la realizzazione di un elettrodotto. Scaduto il termine senza provvedimento ablatorio, il proprietario originario aveva agito chiedendo la rimozione dell'opera e il risarcimento dei danni; nel frattempo era stata poi costituita una servitù coattiva di elettrodotto. Nei successivi gradi di merito le società subentrate nel diritto di proprietà sostenevano di avere diritto, quanto meno, all'indennità per il periodo di occupazione legittima del terreno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo che non vi fosse stata occupazione illegittima, e la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, affermando che essa andasse proposta dinanzi alla Corte d'appello quale giudice competente in unico grado ex L. 865/1971 e, comunque, che fosse preclusa da un precedente giudicato formatosi nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio. Con il ricorso per cassazione le società proprietarie hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 38 e 112 c.p.c. e dell'art. 20 L. 865/1971, sostenendo che il Tribunale, rilevata la propria incompetenza per materia, avrebbe dovuto disporre la riassunzione davanti al giudice competente, anziché trattare la domanda come inammissibile; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 20 L. 865/1971, sostenendo che la Corte d'appello, pur essendo giudice competente in unico grado, avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito sulla domanda di determinazione dell'indennità di occupazione legittima, che sarebbe autonoma e proponibile anche separatamente rispetto all'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, e che non sarebbe coperta da giudicato il quale riguardava solo la diversa indennità di esproprio. La Corte ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto che l'indennità di occupazione legittima e l'indennità di esproprio sono pretese distinte e autonome, fondate su diversi fatti costitutivi (privazione del godimento del bene occupato, da un lato; ablazione del bene, dall'altro), sicché non sono automaticamente assorbite né precluse dal giudicato relativo all'altra indennità. Ha inoltre chiarito che il termine di decadenza di cui all'art. 20 L. 865/1971 decorre dalla comunicazione della specifica determinazione dell'indennità di occupazione e non da quella dell'indennità di esproprio. Pertanto la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio, con assorbimento del primo motivo e rinvio anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito impugnata è stata quindi annullata perché la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare nel merito la domanda di indennità di occupazione legittima, non potendo dichiararla preclusa in base al giudicato formatosi sull'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, né ritenere che il relativo termine decadenziale decorresse dalla comunicazione dell'altra indennità.
Norme richiamate
ai sensi dell’art.111 c.p.c.
richiamato per il subentro delle società aventi causa nel corso del giudizio
invocato dai ricorrenti per sostenere che l'incompetenza del Tribunale avrebbe dovuto essere rilevata e comportare la riassunzione davanti al giudice competente
richiamato per censurare l'omessa pronuncia sulla domanda di indennità di occupazione legittima
richiamato in relazione al giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e al termine di decadenza di trenta giorni
la Corte afferma che il termine decadenziale per chiedere la determinazione dell'indennità di occupazione legittima decorre dalla comunicazione della specifica determinazione di tale indennità, non da quella dell'indennità di esproprio; la domanda è autonoma rispetto all'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione
art. 123 T.U. n. 1775/1933
richiamato nel contesto della domanda riconvenzionale di costituzione della servitù coattiva di elettrodotto e determinazione dell'indennità
evocata come disciplina speciale della competenza e dei termini per la determinazione delle indennità in materia espropriativa
Massime di principio
- L'indennità per occupazione legittima e l'indennità di esproprio sono pretese distinte e autonome, perché poggiano su diversi fatti costitutivi: la prima remunera la privazione temporanea del godimento del bene, la seconda l'ablazione del bene stesso.
- La mera circostanza che due domande siano entrambe riferite al medesimo procedimento espropriativo non comporta, di per sé, connessione tale da imporne la trattazione unitaria o da estendere il giudicato dell'una all'altra.
- Il giudicato formatosi sulla stima dell'indennità di esproprio non copre automaticamente la domanda di indennità di occupazione legittima, quando questa abbia causa petendi diversa e riguardi un diverso periodo e un diverso pregiudizio.
- Il termine di decadenza per chiedere la determinazione dell'indennità di occupazione legittima decorre dalla comunicazione della specifica determinazione di tale indennità e non dalla comunicazione dell'indennità di esproprio.
- Quando una domanda è devoluta alla competenza funzionale in unico grado della Corte d'appello, il giudice competente deve pronunciarsi nel merito se la domanda è ritualmente proposta nei modi e nei termini previsti dalla disciplina speciale, non potendo essere esclusa per preclusioni non previste dalla legge speciale.
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