Cassazione Penale, Ordinanza n. 36550/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Cuneo, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 24 marzo 2026 aveva rigettato l’istanza del condannato volta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra cinque reati già giudicati con sentenze irrevocabili: evasione ex art. 385 c.p., commessa a Brugherio il 30 novembre 2013; evasione ex art. 385 c.p., commessa a Brugherio il 1° marzo 2018; calunnia ex art. 368 c.p., commessa a Monza il 30 novembre 2013; tentato furto ex artt. 56 e 624 c.p., commesso a Brugherio il 22 gennaio 2015; truffa ex art. 640 c.p., commessa a Racconigi il 23 agosto 2019. L’interessato ha impugnato personalmente l’ordinanza. La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione e che la proposizione dell’impugnazione da parte di soggetto non legittimato ne determina l’inammissibilità. Non è stato quindi esaminato nel merito il motivo relativo alla continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto personalmente dal condannato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La questione di merito sul riconoscimento della continuazione non è stata esaminata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma ritenuta congrua in considerazione dell’assenza di profili di colpa nella presentazione del ricorso.
Norme richiamate
L’art. 613 cod. proc. pen. dispone che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo; la sottoscrizione personale dell’interessato non soddisfa tale requisito.
L’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., inoltre, dispone che «Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso».
Quando ricorre il difetto di legittimazione previsto dall’art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., la Corte dichiara l’inammissibilità senza formalità di procedura.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
L’art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. prevede come causa di inammissibilità dell’impugnazione la proposizione del ricorso da parte di soggetto non legittimato.
La proposizione del ricorso da parte di un soggetto non legittimato comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
Rilevato che, nel caso in esame, poiché il ricorso è stato sottoscritto dall’interessato personalmente e non dal difensore iscritto nell’apposito albo, deve essere dichiarato inammissibile in quanto proveniente da soggetto non legittimato, con conseguente condanna del ricorrente, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
Dichiarata l’inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; se è proposto e sottoscritto personalmente dall’interessato, è inammissibile per difetto di legittimazione.
- Nei casi di inammissibilità riconducibili al difetto di legittimazione dell’impugnante, la Corte può dichiarare l’inammissibilità senza formalità di procedura.
- Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, di una somma alla Cassa delle ammende.
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