Cassazione Penale, Sentenza n. 44146/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per peculato (art. 314 c.p.) per l'appropriazione di euro 1.087,00 ricevuti da un cliente (Cortini) per costituire la provvista su un libretto postale in vista di un accredito INPS. Il ricorrente deduce: vizio di qualificazione soggettiva (i dipendenti di Poste Italiane che svolgono operazioni di risparmio non sarebbero incaricati di pubblico servizio e dunque il fatto sarebbe appropriazione indebita); mancata o contraddittoria motivazione sull'elemento psicologico (dolo vs negligenza/ingenuità); omessa qualificazione come truffa (art. 640 c.p.) per aver indotto il cliente a consegnare il denaro con artifici/omissioni; mancata qualificazione come peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), sostenendo che l'errore del danneggiato sarebbe preesistente rispetto alla condotta dell'imputato. Sostiene inoltre che reati alternativi sarebbero, comunque, prescritti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le censure del ricorrente ritenendole infondate sul piano della qualificazione giuridica e della motivazione: ha confermato che, per l'attività in concreto svolta (gestione di ratei pensionistici e funzione di organo pagatore per l'INPS), l'imputato può rivestire la qualifica di incaricato di un pubblico servizio e quindi la fattispecie è configurabile come peculato, non come appropriazione indebita; ha escluso la sussistenza della truffa e della fattispecie di peculato mediante profitto dell'errore ritenendo che l'errore non fosse preesistente e che l'appropriazione si sia concretizzata mediante la disponibilità del denaro per effetto delle operazioni contabili dell'imputato; ha ritenuto presente il dolo alla luce della condotta e della mancata spiegazione sulla destinazione del denaro. Tuttavia la Corte ha rilevato anche che, essendo il fatto consumato il 06/05/2010 e in base al calcolo del termine di prescrizione (considerando la pena ed eventuali aumenti), il reato risultava estinto per prescrizione alla data indicata, con la conseguente estinzione del reato e degli effetti sanzionatori.
Norme richiamate
Norma applicata alla condotta dell'impiegato postale che si è appropriato di somme ricevute nell'esercizio di funzioni inerenti a un pubblico servizio; la Corte ha ritenuto configurabile il peculato per la specifica attività connessa a ratei pensionistici e funzione di organo pagatore per l'INPS.
art. 316 cod. pen. (peculato mediante profitto dell'errore altrui)
Richiamata dal ricorrente come possibile ricaduta, ma esclusa dalla Corte perché l'errore del danneggiato non è stato ritenuto preesistente alla condotta dell'imputato.
art. 358 cod. pen. (incaricato di pubblico servizio)
Usata per qualificare soggettivamente l'agente: la Corte ha confermato che, in relazione alla gestione dei ratei pensionistici e all'attività svolta quale organo pagatore per INPS, il dipendente postale può ricadere nella qualità di incaricato di pubblico servizio.
art. 357 cod. pen. (pubblico ufficiale)
Richiamata per distinguere ruoli che attribuiscono funzioni autoritative o certificative; la sentenza distingue le ipotesi di pubblico ufficiale da quelle di incaricato di pubblico servizio a seconda dei poteri esercitati.
Esclusa come qualificazione del fatto: la Corte ha ritenuto che l'acquisizione del denaro sia avvenuta anche per la disponibilità derivante dall'ufficio dell'imputato e per le operazioni contabili da questi effettuate, non per artifizi antecedenti volti a determinare il consenso.
D.P.R. n. 144/2001 (art. 2 richiamato)
Richiamato nella discussione sulla natura pubblicistica o privatistica delle attività di Poste Italiane; la Corte ha considerato le specifiche funzioni (es. libretti e ratei pensionistici) come indici di natura pubblicistica.
d.lgs. 30/07/1999 n. 284 (art. 2)
Richiamato come elemento che attesta il ruolo pubblico della Cassa depositi e prestiti e le modalità con cui i libretti e buoni postali sono disciplinati, elementi utili per qualificare pubblicisticamente la gestione di tali strumenti.
Richiamato per l'indicazione normativa che le persone addette ai servizi postali possono essere considerate incaricate di pubblico servizio in relazione a specifiche funzioni (gestione della corrispondenza), posto come elemento interpretativo nel complesso quadro giurisprudenziale.
art. 161, comma 2, cod. pen. (calcolo della prescrizione)
Richiamato per quantificare il termine di prescrizione in relazione alla pena ed eventuali aumenti; la Corte ha usato tale criterio per concludere che il reato fosse prescritto.
Massime di principio
- La qualificazione come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dipende dalla specifica attività svolta: anche in enti privatizzati (es. Poste S.p.A.) alcune funzioni (gestione di ratei pensionistici, raccolta di risparmio assistita dallo Stato) possono conservare natura pubblicistica e far ricadere le condotte nel peculato.
- Per distinguere peculato da truffa è centrale il modo in cui l'agente consegue la disponibilità del denaro: se la disponibilità deriva dall'ufficio e da operazioni contabili poste in essere dall'operatore, la fattispecie è più prossima al peculato; se invece il consenso del danneggiato è determinato da artifici o raggiri antecedenti, può configurarsi la truffa.
- La fattispecie di peculato mediante profitto dell'errore altrui richiede che l'errore sia preesistente rispetto all'azione dell'agente; se l'errore è indotto o sfruttato dall'agente al momento dell'operazione, la qualificazione può essere diversa.
- La valutazione del dolo versus semplice negligenza/ingenuità si fonda su elementi fattuali (conoscenza delle procedure, tenuta di scritture contabili, omissione di verifiche o di comunicazioni al superiore, mancata ricostituzione della provvista): contraddizioni apparenti tra 'dolo' e 'ingenuità' possono essere risolte distinguendo consapevolezza dell'azione dalla valutazione soggettiva dello stato d'animo.
- In presenza di condotte commesse in passato va sempre verificato il decorso della prescrizione calcolando la pena applicabile all'epoca del fatto e gli aumenti previsti dalla legge, perché l'estinzione per prescrizione può incidere sul destino del procedimento anche se le censure sostanziali del ricorso risultano infondate.
- In ipotesi simili è essenziale documentare e verificare tutte le operazioni contabili e le eventuali comunicazioni al cliente e agli enti previdenziali per stabilire chi abbia avuto la reale disponibilità del denaro e se vi siano state omissioni o artifizi antecedenti al trasferimento.
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