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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25628/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna (pena sospesa) inflitta dal Tribunale di Pesaro per il reato di cui all'art. 2 D.lgs. n. 74/2000 (uso di fatture per operazioni inesistenti) per l'anno di imposta 2010. Il ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, D.lgs. n. 74/2000 sostenendo che l'integrale pagamento del debito tributario avrebbe determinato la causa di non punibilità (anche alla luce delle modifiche normative e dell'orientamento giurisprudenziale post D.lgs. n. 158/2015 e del successivo D.L. n.124/2019 conv. L. n.157/2019); 2) violazione dell'art. 13-bis D.lgs. n. 74/2000 perché l'integrale pagamento sarebbe stato provato da accordi conciliativi con quietanze datate 26/09/2016 prodotti in udienza preliminare; motivo aggiunto: intervenuta prescrizione al 16/02/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei presupposti di ammissibilità e per genericità: il ricorrente chiedeva una rivalutazione di fatti e prove (accertamenti di merito) che esula dal sindacato di legittimità; inoltre non ha rispettato il principio di autosufficienza del ricorso non allegando/transcrivendo gli atti e i documenti decisivi (quietanze/accordi) che avrebbe dovuto indicare per dimostrare il travisamento della prova. Perciò la Corte non ha esaminato nel merito la questione della causa di non punibilità né dell'attenuante di cui all'art.13-bis e ha ritenuto preclusa anche l'analisi dei motivi aggiunti e della dedotta prescrizione. Conseguenze economiche: condanna alle spese e ordine di versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 74/2000, art. 2

    Norma che ha retto la condanna contestata (capo b): ipotesi di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; nell'atto è l'articolo in base al quale è stato valutato l'illecito fiscale-penale.

  • D.lgs. n. 74/2000, art. 13, comma 2

    Prevede la causa di non punibilità collegata al pagamento del debito tributario; il giudizio ha valutato la portata temporale e soggettiva della norma (modificata da interventi successivi) e ha ritenuto che l'onere della prova dell'integrale pagamento ricada sul ricorrente.

  • D.lgs. n. 74/2000, art. 13-bis

    Prevede una circostanza attenuante per l'integrale pagamento del debito tributario entro termini stabiliti; la Corte d'appello non l'ha riconosciuta per mancata prova dell'integrale estinzione del debito entro il termine di legge.

  • D.lgs. n. 158/2015

    Novella che ha modificato l'art.13 e che, secondo la giurisprudenza citata, ha influenzato l'efficacia del pagamento nel corso di procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore.

  • D.L. n. 124/2019, conv. L. n. 157/2019

    Modifica successiva che ha esteso la causa di non punibilità anche ai reati di cui agli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 74/2000; intervenuta dopo primo grado ed appello, rilevanza discussa nel ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. b)

    Motivazione invocata dal ricorrente come motivo di cassazione (inosservanza e falsa applicazione della legge penale).

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per l'imposizione delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità attribuibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione esercita un sindacato limitato alla legittimità: non rientra nel suo potere rivedere la valutazione di fatto operata dai giudici di merito (soprattutto in presenza di "doppia conforme").
  • Chi deduce il travisamento o l'omessa valutazione di atti processuali è tenuto al principio di autosufficienza: deve allegare o trascrivere gli atti decisivi e spiegare come essi compromettano in maniera determinante la motivazione impugnata.
  • Le contestazioni fondate su prove o documenti non allegati nel ricorso risultano inammissibili perché mirano a una nuova valutazione di merito, esclusa in sede di legittimità.
  • L'effetto estintivo del pagamento del debito tributario (art. 13 co. 2) e il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 13-bis dipendono dalla concreta prova dell'integrale estinzione nei termini previsti: l'onere probatorio grava sul soggetto che lo invoca.
  • Le modifiche legislative successive (es. D.lgs. 158/2015; D.L.124/2019 conv. L.157/2019) possono ampliare la portata delle cause di non punibilità, ma la loro efficacia rispetto a processi in corso richiede valutazione e spesso assume rilievo subordinato all'onere probatorio e alla fase processuale.
  • In caso di inammissibilità per genericità o carenza dell'onere di allegazione, il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente può essere condannato a spese e a versamenti alla Cassa delle ammende.

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