Cassazione Penale, Sentenza n. 44860/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento per concorso esterno in associazione di tipo mafioso. La difesa ha denunciato carenza o illogicità della motivazione e violazione di legge (artt. 299 e 275 c.p.p.), deducendo l'esistenza di 'novità' rispetto al precedente giudizio cautelare: a) tempo trascorso in custodia cautelare (circa due anni); b) indicazione del luogo degli arresti domiciliari distante dal luogo dei fatti; c) sviluppi favorevoli dell'istruzione dibattimentale; d) assoluzione di un coimputato in giudizio abbreviato per reati contestati in concorso; e) sopravvenuta adozione di misura meno afflittiva nei confronti del figlio Francesco Siverino.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame: per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa opera una presunzione relativa che giustifica, salvo elementi sopravvenuti significativi, la misura carceraria (richiamati artt. 275, comma 3 e 51, comma 3-bis c.p.p. e giurisprudenza). Il tempo trascorso in custodia conta solo se valutato come fatto sopravvenuto congiuntamente ad altri elementi attenuanti; la localizzazione proposta per gli arresti domiciliari non costituiva novum essendo già valutata; l'assoluzione del coimputato e gli sviluppi dibattimentali non incidono sulle esigenze cautelari (al più sulla gravità indiziaria, materia diversa); la sostituzione della misura per il figlio non costituisce, di per sé, fatto nuovo idoneo a travolgere la decisione adottata nei confronti del ricorrente. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
Regola la revoca e la sostituzione delle misure cautelari; la Corte ha evidenziato che, ai fini di una sostituzione, il tempo trascorso in custodia è valutabile come fatto sopravvenuto solo se accompagnato da ulteriori elementi che attenuino le esigenze cautelari
art. 51 cod. proc. pen. (comma 3-bis)
Richiamato insieme all'art. 275 per sottolineare la particolare rilevanza, nel caso di concorso esterno in associazione mafiosa, della presunzione relativa che può giustificare la misura carceraria
Invocato dalla difesa in relazione alla motivazione dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del riesame adeguata e logica, escludendo la violazione denunciata
Norma sanzionatoria applicata per la condanna alle spese e all'ammenda (equo ingresso) a carico del ricorrente per aver proposto un'impugnazione inammissibile per colpa
Massime di principio
- La sola durata della custodia non è automaticamente sufficiente per ottenere una sostituzione della misura: occorre che il tempo trascorso sia correlato a fatti sopravvenuti che attenuino le esigenze cautelari
- La proposta di luogo per l'esecuzione degli arresti domiciliari non costituisce novità se già era stata considerata in precedenti valutazioni cautelari
- L'assoluzione di un coimputato in sede diversa (es. giudizio abbreviato) non incide necessariamente sulle esigenze cautelari dell'altro imputato; gli esiti processuali altrui non costituiscono di regola 'novum' decisivo
- Sviluppi processuali favorevoli dell'imputato possono rilevare sulla gravità indiziaria ma non automaticamente sulla necessità della misura cautelare, che richiede valutazione specifica delle esigenze di custodia
- La concessione di misura meno afflittiva a un coindagato non comporta di per sé diritto analogo per un altro indagato: ogni valutazione cautelare è personale e fondata sulle specifiche circostanze
- Impugnazioni manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare sanzioni economiche; valutare attentamente profili di ammissibilità e novità prima di proporre ricorso
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