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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04220/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato una condanna per ricettazione. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge in relazione all'art. 23 del d.l. n. 149/2020, sostenendo l'illegittimità della disciplina applicata nel rito a trattazione scritta e l'incidenza delle conclusioni del pubblico ministero depositate tardivamente; 2) erroneità della motivazione in punto di responsabilità, lamentando che la Corte territoriale avesse rigettato i motivi di appello senza adeguata risposta; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio, censurando la misura della pena e la sua quantificazione. La Corte rileva inoltre che il secondo motivo riproponeva doglianze già formulate in appello senza una critica specifica alla decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: nel rito camerale/cartolare i termini per il deposito delle conclusioni scritte sono perentori anche se non espressamente qualificati tali, e il deposito tardivo non comporta nullità se non si dimostra un'effettiva incidenza sul diritto di difesa o sull'esito del giudizio; inoltre, nel caso concreto il motivo era anche generico perché non specificava il contenuto delle conclusioni trasmesse né la loro rilevanza. Il secondo motivo è stato dichiarato indeducibile perché meramente reiterativo dei motivi di appello e privo di specificità, mentre la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui per la ricettazione non è necessaria la prova positiva che l'imputato non abbia concorso nel reato presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova contraria. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; la motivazione era ritenuta congrua in ragione della gravità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23 D.I. n. 149 del 2020

    Ritenuto infondato il motivo che ne denunciava la violazione, in quanto la disciplina del rito a trattazione scritta impone termini perentori per il deposito delle conclusioni, anche se non espressamente qualificati tali.

  • art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Nel giudizio di appello con contraddittorio cartolare, la mancata formulazione delle conclusioni scritte da parte del pubblico ministero, a fronte di rituale avviso, non integra nullità.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere ancorata agli elementi indicati dalla norma, e la motivazione è sufficiente se dà conto degli elementi ritenuti decisivi.

Massime di principio

  • Nel rito a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni devono considerarsi perentori, anche in difetto di espressa previsione, perché funzionali al corretto svolgimento del contraddittorio.
  • Il deposito tardivo delle conclusioni non determina automaticamente una nullità; il ricorrente deve allegare e dimostrare una concreta incidenza sull'esercizio del diritto di difesa o sull'esito della decisione.
  • Nel procedimento camerale cartolare la mancata presentazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero, se ritualmente avvisato, non integra di per sé nullità, poiché la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale.
  • In cassazione non sono scrutinabili motivi che si limitino a riprodurre censure già formulate in appello senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
  • In tema di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel reato presupposto; è sufficiente che non emerga la prova contraria.
  • La determinazione della pena, inclusi aumenti, diminuzioni e fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e coerente con gli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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