Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23767/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il solo reato di detenzione di cocaina a fini di spaccio, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente riconosciuto la recidiva facendo leva sul solo dato oggettivo della reiterazione di illeciti, senza adeguata valutazione della sua effettiva significatività ai fini del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura riguardasse il trattamento punitivo e che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente, non illogica e conforme alle deduzioni difensive esaminate. In particolare, la recidiva è stata ritenuta correttamente applicata sulla base di un precedente specifico per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, ritenuto indice di medesima indole dei reati e di maggiore capacità a delinquere. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La condotta di detenzione di cocaina per fini di spaccio è stata definitivamente ricondotta alla fattispecie di lieve entità prevista dalla norma.

  • recidiva

    La recidiva può essere ritenuta sulla base di un precedente penale specifico, specie quando i fatti presentano medesima indole e la condotta dell'imputato riveli maggiore capacità a delinquere.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è stata applicata la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La doglianza che investe la valutazione della recidiva, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non manifestamente illogica, non consente l'annullamento in cassazione.
  • La recidiva può essere valorizzata ove emerga un precedente specifico della stessa o analoga indole, idoneo a dimostrare una maggiore capacità a delinquere e una persistente insensibilità dell'imputato rispetto alla precedente vicenda giudiziaria.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non può tradursi in una nuova valutazione del merito quando il giudice di appello abbia esaminato le deduzioni difensive e fornito una risposta non contraddittoria.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.