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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32814/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Nei primi quattro motivi ha contestato la dichiarazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti ripetitivi, generici e meramente apparenti, perché consistevano nella pedissequa reiterazione delle doglianze già formulate in appello e nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze processuali e di una diversa ricostruzione dei fatti. Con il quinto motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la motivazione di merito sul diniego è stata ritenuta non illogica e sufficientemente ancorata agli elementi reputati decisivi.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La sentenza di merito, richiamata dalla Corte di cassazione, ha ritenuto integrato il reato sulla base dell'uso di un titolo di provenienza illecita e della simulazione di una solida attività lavorativa, elementi valorizzati come idonei a comprovare la truffa.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato quando il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli allegati dalle parti.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione storica dei fatti, perché tale attività spetta al giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando espone in modo non illogico le ragioni della decisione, specie se valorizza elementi concreti ritenuti decisivi ai fini dell'affermazione di responsabilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessario un esame puntuale di tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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