Cassazione Penale, Ordinanza n. 06502/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché formulato in modo generico e non ancorato a puntuali critiche alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16/04/2024, deducendo un solo motivo con il quale contestava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi di fatto o di diritto su cui si fondava la censura, nonostante la sentenza impugnata fosse già sorretta da una motivazione ritenuta logicamente corretta. In sostanza, il ricorso non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare compiutamente i rilievi mossi né di esercitare il proprio sindacato.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi posti a fondamento della censura; la mera contestazione generica della motivazione non è sufficiente e determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto si limiti a contestare in modo generico la motivazione della sentenza impugnata, senza indicare con precisione gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono la censura.
- Il requisito di specificità del ricorso impone che il giudice dell'impugnazione sia posto in condizione di individuare esattamente i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto; in mancanza, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
- La presenza di una motivazione logicamente corretta nella decisione impugnata rende ancora più necessario che la critica del ricorrente sia puntuale e circostanziata, non essendo sufficiente una doglianza assertiva o meramente riproduttiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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