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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07862/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex dipendente per il pagamento del trattamento di fine rapporto relativo al periodo di lavoro anteriore al 2001. La società destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione e, in appello, ha ottenuto la revoca del decreto: la Corte territoriale ha ritenuto tempestiva l'opposizione e ha affermato che il credito TFR per quel periodo non era azionabile contro la società intimata, poiché il lavoratore sarebbe stato dipendente di un'altra società, poi cancellata dal registro delle imprese, rispetto alla quale la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei soci succeduti. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali e del divieto di nuovi documenti in appello, deducendo anche omessa pronuncia, perché la Corte d'appello avrebbe ritenuto tempestiva l'opposizione facendo leva su documenti asseritamente nuovi e non chiaramente indicati; 2) violazione delle norme su domanda, eccezioni e oneri difensivi, sostenendo che il difetto di titolarità passiva del rapporto non era stato eccepito e che la pretesa doveva dunque intendersi rivolta alla società convenuta; 3) omesso accertamento della qualità di datrice di lavoro della società intimata al momento della cessazione del rapporto e quindi della sua obbligazione al TFR; 4) omesso esame della titolarità del rapporto di lavoro. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha rilevato che la sentenza impugnata aveva affermato la tempestività dell'opposizione senza spiegare quali documenti avessero fondato l'accertamento e senza confrontarsi con l'eccezione di tardiva produzione documentale. Ha richiamato il principio secondo cui, nel rito del lavoro, il giudice può utilizzare poteri istruttori officiosi solo in presenza di una semiplena probatio e di una pista probatoria emergente dagli atti, e deve dar conto di tali presupposti nella motivazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno anche per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri tre. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Salerno e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il vizio decisivo individuato riguarda la motivazione sulla tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo e l'uso di documentazione asseritamente nuova in appello, senza adeguata esplicitazione del materiale probatorio posto a base della decisione e senza confronto con le contestazioni della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione e al controllo di legittimità sulla decisione impugnata.

  • art. 641 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al procedimento monitorio e al decreto ingiuntivo.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato con riguardo al divieto di nuove produzioni documentali in appello.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in tema di nuove prove e documenti nel rito del lavoro e nei poteri istruttori del giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per l'omessa pronuncia sulle questioni dedotte.

  • art. 132, numero 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di valutazione delle prove.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente sulle difese del convenuto e sulle decadenze.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per le preclusioni difensive nel rito del lavoro.

  • Cass. n. 26597/2020

    Richiamata per il principio secondo cui i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro presuppongono una semiplena probatio e una pista probatoria emergente dagli atti.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice è legittimo solo se gli atti offrano una semiplena probatio e una precisa pista probatoria; il giudice deve motivare in modo espresso su tali presupposti quando valorizza elementi istruttori decisivi.
  • Se una parte contesta la tardività o l'inammissibilità di documenti prodotti in appello, il giudice di merito deve confrontarsi specificamente con tale eccezione e indicare con chiarezza il materiale probatorio utilizzato per la decisione.
  • La motivazione è viziata quando afferma un fatto processuale decisivo, come la tempestività di un'opposizione a decreto ingiuntivo, senza spiegare il percorso logico-probatorio seguito e senza indicare i documenti posti a fondamento dell'accertamento.
  • Le questioni ulteriori restano assorbite quando l'accoglimento di un motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza per un vizio preliminare e dirimente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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