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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3024/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26/03/2024 con la quale il Tribunale del riesame di Potenza aveva confermato il provvedimento del G.I.P. del 7/03/2024 che applicava la misura cautelare del divieto di dimora nei confronti di Carmen Pica in relazione al concorso nel delitto di cui all'art. 228 della legge fallimentare.

La decisione

Il difensore della ricorrente ha comunicato in data 11/10/2024 la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poichè la misura cautelare non era più in essere per effetto di un successivo provvedimento del Tribunale di Potenza. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza resa a Roma il 17/10/2024.

Norme richiamate

  • art. 228 legge fallimentare

    La contestazione penale riguarda un delitto previsto dall'art. 228 della legge fallimentare; dalla sentenza risulta solo l'indicazione del capo di imputazione (concorso nel delitto), senza ulteriore specificazione del testo normativo.

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    La norma è stata interpretata come causa di inammissibilità del ricorso quando il ricorrente, o il suo difensore, rinuncia al ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse; la Corte, sulla base di tale rinuncia formale, dichiara il ricorso inammissibile e può irrogare condanne alle spese e somme alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Se, nel corso del procedimento, viene meno l'interesse concreto al giudizio (ad es. perché la misura cautelare impugnata viene revocata), il ricorrente può rinunciare al ricorso; la rinuncia comporta inammissibilità del ricorso stesso.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia non entra nel merito della questione sostanziale: la Corte non decide sull'eventuale fondatezza delle censure quando il ricorrente rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia deve essere formalmente comunicata (tipicamente dal difensore) e, una volta accertata, il giudice può condannare il rinunciante al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle Ammende; l'ammontare è rimesso alla valutazione del giudice in relazione all'entità della vicenda.
  • Prima di procedere con la rinuncia è prudente valutare le conseguenze processuali (perdita della possibilità di ottenere una pronuncia favorevole sul merito, obblighi economici) e considerare alternative quali il proseguimento del giudizio per ragioni di tutela preventiva o di interesse generale.
  • La sopravvenuta cessazione della misura cautelare è fattore rilevante per la mancanza di interesse ma va documentata adeguatamente al giudice che decide sull'inammissibilità.

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