Cassazione Penale, Sentenza n. 49706/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, riformando la sentenza di primo grado che aveva accertato la responsabilità per il fatto di truffa, aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. Il ricorso deduceva errata applicazione della legge penale e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte d'appello avrebbe travisato il contenuto delle prove acquisite in primo grado e non avrebbe fornito una motivazione rafforzata e puntuale per giustificare il ribaltamento del verdetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto che la procura speciale rilasciata al difensore al momento della costituzione in giudizio, con espressa facoltà di proporre impugnazione, fosse sufficiente (prima della riforma D.lgs. 150/2022) e ha censurato la motivazione della Corte d'appello per non aver adeguatamente confutato le argomentazioni decisive del primo grado, in violazione dei principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, Troise). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e la causa è stata rimessa al giudice civile competente per valore in grado d'appello per un nuovo giudizio sulle statuizioni civili; la regolazione delle spese del grado di legittimità è demandata alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 541 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Fondamento per il motivo di cassazione relativo a vizi di motivazione e travisamento della prova; consente censura per errata applicazione della legge penale e per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
D.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia)
Riferimento temporale: prima dell'entrata in vigore della riforma non era prevista, a pena di inammissibilità, la procura speciale rilasciata in epoca successiva alla decisione impugnata; la procura conferita al difensore all'atto della costituzione, con espressa facoltà di impugnare, è stata ritenuta valida
Richiamato in relazione alla possibile rinnovazione della prova dichiarativa che il giudice d'appello può disporre se necessaria per motivare la decisione assolutoria
Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 (Sentenza Troise)
Principio interpretato: nel caso di riforma in senso assolutorio il giudice d'appello non è obbligato a riesaminare tutte le prove dichiarative, ma deve fornire una motivazione puntuale e adeguata che dia ragione delle difformi conclusioni rispetto al primo grado; la Corte territoriale non ha rispettato tale obbligo
Base normativa per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e per il rinvio al giudice civile competente
art. 541, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per rimessione della liquidazione delle spese al giudice che definirà il merito in sede civile
Massime di principio
- La parte civile può proporre impugnazione limitatamente agli effetti civili: una procura con espressa facoltà di impugnare conferita al difensore al momento della costituzione può essere sufficiente, soprattutto se precedente alla riforma Cartabia; occorre verificare eventuali novità normative successive
- Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna, deve fornire una motivazione rigorosa e puntuale che affronti e confuti le ragioni decisive della sentenza di primo grado (principio Troise); la mancanza di tale motivazione può costituire motivo di cassazione
- La cassazione può annullare una sentenza limitatamente agli effetti civili e rinviare la questione al giudice civile competente per la decisione sulle pretese risarcitorie e restituzioni
- Se la motivazione d'appello omette di riconfrontare adeguatamente il materiale probatorio decisivo del primo grado, il ricorso per cassazione può avere successo per vizio di motivazione
- La regolazione delle spese del grado di legittimità può essere rimessa al giudice che deciderà il merito civile successivamente; in pratica le questioni di responsabilità civile, liquidazione del danno e spese possono essere affrontate nuovamente in sede civile dopo il rinvio
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