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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10289/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma di condanna per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 sostenendo: (i) violazione di legge perché, alla data indicata quale termine per l'adempimento, non era ancora stata presentata la dichiarazione IVA su cui si sarebbe dovuto basare il debito contestato; (ii) vizio di motivazione circa l'elemento oggettivo e la volontà dell'imputato, rilevando che non era stato accertato se la dichiarazione poi presentata fosse integrativa di una precedente né la volontà di non versare l'IVA

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti per tardività (deposito fuori dai 15 giorni previsti dall'art. 611 c.p.p.). Sul merito ha constatato che i giudici di merito avevano ritenuto che, alla data indicata nell'accusa, non fosse stata presentata alcuna dichiarazione IVA: ciò comporta che la fattispecie contestata (omesso versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione, art. 10-ter) non corrisponde al fatto materialmente accertato (omessa presentazione della dichiarazione). Applicando l'indirizzo giurisprudenziale che esige la dichiarazione per configurare l'art. 10-ter, la Corte ha qualificato la situazione come diversità di fatto ai sensi degli artt. 516 e 521 c.p.p., annullando senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Foggia per i provvedimenti/iniziative del caso

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato di omesso versamento dell'IVA ai sensi di tale norma presuppone che l'imposta dovuta risulti dalla dichiarazione annuale del contribuente; in assenza della dichiarazione il reato configurabile è diverso

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma richiamata dalla Corte come possibile fattispecie alternativa (omessa presentazione della dichiarazione) quando non esiste la dichiarazione da cui ricavare l'imposta dovuta

  • art. 6 comma 2 l. 405 del 1990

    Richiamata nel capo di accusa per stabilire il termine del versamento contestato in combinato disposto con l'art. 10-ter

  • art. 611 c.p.p.

    Prevede i termini per il deposito dei motivi aggiunti: la tardività del deposito (oltre i 15 giorni liberi) comporta l'inammissibilità di quanto prodotto tardivamente

  • art. 516 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione all'iniziativa dell'Accusa: l'assenza di iniziative dell'Accusa ai sensi di tale disposizione impedisce approfondimenti su elementi nuovi rispetto al capo di imputazione

  • art. 521 c.p.p.

    Consente l'annullamento e le conseguenti determinazioni quando sia accertata la diversità del fatto rispetto all'imputazione originaria; qui ha giustificato la trasmissione degli atti alla Procura per un diverso inquadramento

  • d.lgs. n. 87 del 2024

    Citato come intervento che ha modificato il termine previsto dall'art. 10-ter; rilevante per la determinazione del tempus commissi delicti ma non decisivo rispetto alla mancanza di dichiarazione

  • Sez. 3, n. 38487 del 21/04/2016 (Reale)

    Giurisprudenza richiamata che afferma che l'art. 10-ter presuppone la dichiarazione da cui risulti il debito IVA; in sua assenza il reato configurabile è quello di cui all'art. 5

  • Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021 (Agic)

    Ulteriore principio giurisprudenziale secondo cui l'imposta ai fini dell'art. 10-ter è quella risultante dalla dichiarazione annuale (rigo VL38); il giudice può prescindere da tale importo solo se la dichiarazione risulti sostanzialmente falsa a seguito di accertamenti

Massime di principio

  • Per l'integrazione del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter) è indispensabile che l'imposta contestata risulti dalla dichiarazione annuale presentata dal contribuente: se alla data rilevante la dichiarazione manca, la fattispecie rilevante è diversa (es. omissione di dichiarazione)
  • L'omessa presentazione della dichiarazione e l'omesso versamento risultante dalla dichiarazione sono fatti giuridicamente e temporalmente diversi e implicano qualificazioni giuridiche e profili di responsabilità differenti
  • Documenti o motivi aggiunti depositati oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p. non possono essere esaminati dalla Corte e sono inammissibili
  • Se emerge una diversità di fatto rispetto al capo di imputazione, la Corte di Cassazione può annullare le sentenze e rimandare gli atti alla Procura competente per le eventuali iniziative (senza sempre disporre un rinvio del giudizio di merito se la diversità è irrimediabile)
  • È compito dell'Accusa valutare e promuovere, ai sensi delle norme processuali (es. art. 516 c.p.p.), l'eventuale diversa qualificazione o ulteriori azioni quando sopravvengano elementi nuovi (p.es. dichiarazioni presentate dopo il termine contestato)
  • In fase di valutazione penale il contenuto formale della dichiarazione fiscale (se presente) assume un rilievo primario: eventuali discrepanze sostanziali emerse da accertamenti possono però integrare reati più gravi secondo la giurisprudenza

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