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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16824/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 15/05/2025. Il primo motivo deduceva l'intervenuta prescrizione del reato; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché il fatto è stato commesso l'11 novembre 2019, quindi in un periodo in cui si applicava la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Il secondo motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non era stata devoluta con l'appello e dunque non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione, in forza del limite di cui all'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso sia la prescrizione, applicando la disciplina sospensiva vigente ratione temporis per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, sia la deducibilità in cassazione della questione relativa all'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006, non essendo stata sollevata in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen.

    È stata applicata la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 ai fatti commessi nel periodo di vigenza della legge stessa (dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019).

  • art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione richiamata dalla Corte.

  • art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006

    La violazione di legge dedotta con riferimento a tale disposizione è stata ritenuta non esaminabile perché non proposta nei motivi di appello.

  • art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

    Preclude la proposizione per la prima volta in cassazione di questioni non devolute al giudice di appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.

  • art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    La sospensione della prescrizione si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina (3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019).

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, presupposto per evitare la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge, anche se il giudizio si svolge successivamente.
  • La deduzione in cassazione di una violazione di legge è inammissibile quando la questione non sia stata previamente devoluta con l'appello, per effetto del divieto di nuove questioni sancito dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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