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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12048/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita dal 20/11/2012 al 07/03/2013, a seguito di misura cautelare eseguita il 12/11/2012 per presunto concorso in estorsione pluriaggravata (anche con metodo mafioso). L'ordinanza cautelare si fondava in gran parte sulle dichiarazioni di Battaglia. Il ricorrente venne rilasciato il 07/03/2013 e poi assolto definitivamente (GUP 23/10/2014, conferma Corte d'appello 02/03/2021, definitivo 07/09/2021) per insussistenza del fatto in ragione dell'inattendibilità delle dichiarazioni di Battaglia. La Corte d'appello di Napoli ha rigettato la richiesta di indennizzo ritenendo che il ricorrente avesse reso dichiarazioni mendaci in sede di interrogatorio di garanzia (negando inizialmente di conoscere Battaglia e poi ammettendo la conoscenza dei rapporti economici tra Battaglia e il padre), condotta valutata come colpa grave concorsuale nella formazione della falsa apparenza che giustificò la custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del sig. Capaldo. Ha confermato che, pur essendo l'esercizio del diritto al silenzio e la negazione dell'addebito tutelati dalla normativa (art. 314 cod. proc. pen. nella formulazione post d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188), tali comportamenti non sono assimilabili alla fornitura di dichiarazioni positive e mendaci. La Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia reso un mendacio rilevante (affermazioni false sulla conoscenza di Battaglia e sui rapporti con il padre) che, unitamente alle dichiarazioni del denunciante, ha concorso a creare la falsa apparenza di responsabilità, incidendo così causalmente sull'adozione della misura cautelare. Ha inoltre osservato che il ricorrente non ha specificamente impugnato il nesso di concausalità tra il mendacio e la custodia cautelare. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norma richiamata come regime delle doglianze in Cassazione: il ricorso era fondato su vizi di motivazione e travisamento dei fatti ai sensi delle lettere b) ed e) dell'art. 606

  • art. 314 cod. proc. pen.

    art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nella versione recepita dal d.lgs. 8/11/2021, n.188: l'esercizio della facoltà di non rispondere o la negazione non incide di per sé sul diritto alla riparazione; tuttavia la giurisprudenza distingue il silenzio dalla dichiarazione mendace, quest'ultima potendo integrare colpa grave ostativa all'indennizzo

  • art. 315 cod. proc. pen.

    art. 315, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in prospetto; nel testo della decisione non emerge un'interpretazione specifica o decisiva di tale articolo

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen.

    Norma sulla facoltà dell'imputato di non rispondere e di non autoaccusarsi; la Corte ricorda che l'esercizio di tale diritto è protetto e non può di per sé precludere la riparazione

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188

    decreto legislativo 8/11/2021, n.188 (attuazione Direttiva UE 2016/343)

    Ha modificato art. 314 cod. proc. pen. per affermare che l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione; la Corte applica tale principio ma precisa che esso non riguarda le dichiarazioni mendaci

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio

    Richiamata come origine dell'adeguamento normativo (protezione dei diritti procedurali, presunzione di innocenza e diritto alla difesa) che ha motivato le modifiche legislative richiamate

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra silenzio/negazione (esercizio del diritto di difesa, protetto e non sufficiente a escludere la riparazione) e dichiarazioni positive mendaci: è quest'ultimo comportamento, se rilevante e causale rispetto alla misura, che può integrare colpa grave ostativa all'indennizzo.
  • Dopo il d.lgs. 8/11/2021 n.188 l'esercizio della facoltà di non rispondere o la semplice negazione non può di per sé impedire il riconoscimento della riparazione; tuttavia dichiarazioni false che hanno creato o rafforzato la falsa apparenza di responsabilità possono rilevare negativamente.
  • Nel giudizio di riparazione si valuta la condotta dell'interessato in rapporto al quadro indiziario su cui si fondò la misura cautelare: rileva non se poi sia intervenuta assoluzione, ma se la condotta dell'indagato abbia contribuito ex ante a generare la falsa apparenza di colpevolezza.
  • La Corte di riparazione richiede motivazione specifica sul nesso causale tra la condotta dell'interessato (es. mendacio) e l'adozione della misura cautelare; chi impugna deve contestare anche questo nesso per renderne possibile la revisione in Cassazione.
  • L'assoluzione di terzi (es. il genitore per il quale si sarebbe mentito) non neutralizza automaticamente la responsabilità processuale di chi ha reso dichiarazioni mendaci: conta l'effetto che le dichiarazioni ebbero al tempo della cautela.

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