Cassazione Penale, Sentenza n. 16115/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma del 04/10/2024 con la quale, al termine del giudizio di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di 874 g lordi di metanfetamina), era stata applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale. Il ricorrente lamentava che la misura di sicurezza fosse stata emessa con separata ordinanza e non con la sentenza, in violazione dell'art. 205 c.p., chiedendo la revoca o sostituzione della misura.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione dell'art. 205 c.p.: l'ordinanza di espulsione è stata adottata nella stessa udienza in cui è stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e, pur risultando in un provvedimento formalmente separato, va considerata integrativa e partecipante della natura della sentenza, essendo chiaramente coordinata con quest'ultima e motivata dalla stessa valutazione della pericolosità sociale desunta dalla gravità del reato e dall'entità della pena. È stata richiamata anche la norma dell'art. 86 d.P.R. 309/90 che prevede l'espulsione dell'estraneo condannato per il reato in questione previa valutazione della pericolosità sociale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Si indica il procedimento di applicazione della pena mediante consenso (patteggiamento). La Corte ha rilevato che la sentenza di applicazione della pena è stata pronunciata ai sensi di questa norma e che la misura di sicurezza è stata adottata nella stessa udienza a seguito del medesimo decision-making.
Stabilisce la contestualità tra sentenza e misura di sicurezza. La Corte ha interpretato che la finalità della norma è rispettata anche quando il dispositivo è frazionato in due atti formali distinti purché entrambi siano adottati nella stessa udienza e risultino unitariamente ricostruibili come una decisione unica.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Disciplina il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La gravità del reato oggetto di patteggiamento è stata utilizzata dal giudice per desumere la pericolosità sociale dell'imputato, elemento rilevante ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione.
Prevede, in caso di condanna dello straniero per il reato in esame e previo accertamento concreto della pericolosità sociale, l'obbligatoria espulsione. La Corte ha richiamato tale norma per giustificare la misura dell'espulsione applicata al prevenuto.
Massime di principio
- La misura di sicurezza può essere valida anche se formalmente disposta con provvedimento separato, purché emessa nella stessa udienza della sentenza e chiaramente integrata e collegata alla decisione principale: si considera rispettato il principio di contestualità dell'art. 205 c.p.
- Nei casi di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice può comunque valutare la pericolosità sociale dell'imputato sulla base della gravità del reato e dell'entità della pena concordata, e ciò può legittimare l'applicazione di misure di sicurezza come l'espulsione.
- Per cittadini stranieri condannati per reati previsti dal d.P.R. 309/90 (art. 73), l'espulsione è norma rilevante: deve essere preceduta da un accertamento concreto della pericolosità sociale, ma può risultare obbligatoria in forza dell'art. 86 del d.P.R.
- I ricorsi che contestano solo la forma (es. separazione del dispositivo in più provvedimenti) hanno scarse probabilità di successo se dall'istruttoria emerge che i provvedimenti sono stati adottati contestualmente e ricostruibili come una decisione unica.
- È prudente, per i giudici, rendere chiaro nel verbale e nell'ordinanza il collegamento motivazionale tra sentenza e misura di sicurezza per evitare censure formali; per la difesa, occorre dimostrare la reale tardività o indipendenza del provvedimento per ottenere l'annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16099/2025 del 29/04/2025
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16100/2025 del 29/04/2025
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16102/2025 del 29/04/2025
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16103/2025 del 29/04/2025
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16104/2025 del 29/04/2025
- Sentenza penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16105/2025 del 29/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →