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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16115/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma del 04/10/2024 con la quale, al termine del giudizio di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (detenzione illecita di 874 g lordi di metanfetamina), era stata applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale. Il ricorrente lamentava che la misura di sicurezza fosse stata emessa con separata ordinanza e non con la sentenza, in violazione dell'art. 205 c.p., chiedendo la revoca o sostituzione della misura.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione dell'art. 205 c.p.: l'ordinanza di espulsione è stata adottata nella stessa udienza in cui è stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e, pur risultando in un provvedimento formalmente separato, va considerata integrativa e partecipante della natura della sentenza, essendo chiaramente coordinata con quest'ultima e motivata dalla stessa valutazione della pericolosità sociale desunta dalla gravità del reato e dall'entità della pena. È stata richiamata anche la norma dell'art. 86 d.P.R. 309/90 che prevede l'espulsione dell'estraneo condannato per il reato in questione previa valutazione della pericolosità sociale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Si indica il procedimento di applicazione della pena mediante consenso (patteggiamento). La Corte ha rilevato che la sentenza di applicazione della pena è stata pronunciata ai sensi di questa norma e che la misura di sicurezza è stata adottata nella stessa udienza a seguito del medesimo decision-making.

  • art. 205 cod. pen.

    Stabilisce la contestualità tra sentenza e misura di sicurezza. La Corte ha interpretato che la finalità della norma è rispettata anche quando il dispositivo è frazionato in due atti formali distinti purché entrambi siano adottati nella stessa udienza e risultino unitariamente ricostruibili come una decisione unica.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90

    Disciplina il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La gravità del reato oggetto di patteggiamento è stata utilizzata dal giudice per desumere la pericolosità sociale dell'imputato, elemento rilevante ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione.

  • art. 86 d.P.R. 309/90

    Prevede, in caso di condanna dello straniero per il reato in esame e previo accertamento concreto della pericolosità sociale, l'obbligatoria espulsione. La Corte ha richiamato tale norma per giustificare la misura dell'espulsione applicata al prevenuto.

Massime di principio

  • La misura di sicurezza può essere valida anche se formalmente disposta con provvedimento separato, purché emessa nella stessa udienza della sentenza e chiaramente integrata e collegata alla decisione principale: si considera rispettato il principio di contestualità dell'art. 205 c.p.
  • Nei casi di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice può comunque valutare la pericolosità sociale dell'imputato sulla base della gravità del reato e dell'entità della pena concordata, e ciò può legittimare l'applicazione di misure di sicurezza come l'espulsione.
  • Per cittadini stranieri condannati per reati previsti dal d.P.R. 309/90 (art. 73), l'espulsione è norma rilevante: deve essere preceduta da un accertamento concreto della pericolosità sociale, ma può risultare obbligatoria in forza dell'art. 86 del d.P.R.
  • I ricorsi che contestano solo la forma (es. separazione del dispositivo in più provvedimenti) hanno scarse probabilità di successo se dall'istruttoria emerge che i provvedimenti sono stati adottati contestualmente e ricostruibili come una decisione unica.
  • È prudente, per i giudici, rendere chiaro nel verbale e nell'ordinanza il collegamento motivazionale tra sentenza e misura di sicurezza per evitare censure formali; per la difesa, occorre dimostrare la reale tardività o indipendenza del provvedimento per ottenere l'annullamento.

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