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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11917/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lagonegro che aveva dichiarato i reati di cui agli artt. 494 e 640 c.p. estinti per prescrizione. Il Procuratore generale contestava la valutazione del Tribunale sostenendo che alla prescrizione doveva essere aggiunto il periodo di sospensione decorrente dall'istanza di rinvio avanzata dai difensori per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi, e che quindi i reati non potevano considerarsi prescritti se tale periodo fosse stato computato correttamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, pur riconoscendo il principio giurisprudenziale secondo cui la sospensione della prescrizione per adesione del difensore all'astensione opera indipendentemente dall'eventuale assenza dei testi, la prescrizione era comunque maturata prima della pronuncia impugnata anche dopo aver computato i giorni di sospensione. Il fatto era ritenuto commesso il 10/09/2012 (interpretazione più favorevole all'imputato), il termine di prescrizione risultava pari a 7 anni e 6 mesi (scadenza teorica 01/03/2020) e, aggiungendo i 198 giorni di sospensione riconosciuti, la prescrizione è maturata il 15/09/2020, anteriore alla sentenza del 09/10/2020. Perciò la deduzione del Procuratore generale è stata ritenuta manifestamente infondata e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Norma indicata come titolo di reato contestato; la sentenza ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma indicata come titolo di reato contestato (truffa); dichiarata estinta per prescrizione.

  • art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente quale vizio di violazione di legge penale; la Corte ha ritenuto la deduzione manifestamente infondata.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Usati per determinare la durata della prescrizione in rapporto alla pena edittale applicabile; la Corte ha calcolato il termine di prescrizione (7 anni e 6 mesi) sulla base di tali disposizioni.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso (procedimento svolto ai sensi della norma straordinaria).

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione

    La sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali

    Principio applicato quale regola di diritto: la richiesta di rinvio per adesione all'astensione sospende la prescrizione anche se, nelle stesse udienze, i testi fossero assenti; nondimeno la sospensione va computata e confrontata con la decorrenza complessiva del termine prescrizionale per verificare se la prescrizione sia effettivamente maturata.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione operante per adesione del difensore all'astensione dalle udienze è efficace anche se nelle stesse udienze risultano assenti i testi: la sospensione opera dall'istanza di rinvio e arresta il decorso.
  • Nel valutare se la prescrizione è maturata occorre calcolare con precisione la durata legale (artt. 157 e 161 c.p.), gli atti interruttivi e i periodi di sospensione; se, anche dopo aver computato le sospensioni, il termine è trascorso prima della pronuncia, la dichiarazione di prescrizione è corretta.
  • In caso di data di fatto indicata solo per mese, la regola favorevole all'imputato impone di assumere la data più favorevole (es. il 10 del mese se non specificato), con conseguente effetto sul computo della prescrizione.
  • Chi impugna la declaratoria di prescrizione deve dimostrare che, riconosciute le sospensioni legittime, il termine non fosse comunque decorso; altrimenti la deduzione è manifestamente infondata e il ricorso rischia di essere inammissibile.
  • La tempestiva e corretta documentazione degli atti interruttivi e delle istanze di sospensione è fondamentale: errori nel calcolo o omissioni documentali possono compromettere la possibilità di contrastare una dichiarazione di prescrizione.
  • Il momento rilevante per verificare la prescrizione è la data della pronuncia della sentenza impugnata; occorre sempre confrontare la scadenza prescrizionale con la data effettiva della decisione.

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