Cassazione Penale, Ordinanza n. 21361/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il motivo unico non rispettasse i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché privo dell'indicazione puntuale degli elementi posti a base della censura. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un solo motivo di impugnazione contro la sentenza della Corte di appello, deducendo l'illogicità della decisione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era formulata in modo generico e indeterminato, perché non specificava quali elementi fattuali o argomentativi della motivazione di merito fossero erronei o illogici. In tal modo il ricorso non consentiva di individuare compiutamente i rilievi mossi né di esercitare il controllo di legittimità sulla motivazione impugnata.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi posti a fondamento della censura; la mancanza di specificità e determinatezza rende l'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e determinate: una critica meramente assertiva o generica della motivazione non è sufficiente.
- Quando il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione logicamente coerente, il ricorrente deve indicare in modo puntuale quali passaggi sarebbero illogici o erronei, così da consentire al giudice di legittimità il controllo richiesto.
- La mancanza dei requisiti di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21302/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21306/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21307/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21309/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21310/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21312/2026 del 10/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →