Cassazione Civile, Ordinanza n. 18360/2026 del 07/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto della rinuncia depositata dalla ricorrente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese di lite. Non è stata quindi esaminata nel merito la doglianza proposta contro la sentenza della CTR.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2008 notificato da un comune a una società, con liquidazione dell’imposta su un’area ritenuta fabbricabile e irrogazione di sanzione per omesso versamento. La società contestava davanti ai giudici tributari la carenza di motivazione dell’atto, la non correttezza del valore venale attribuito al terreno rispetto a quello dichiarato dalla parte e l’inapplicabilità delle sanzioni. In appello la Commissione tributaria regionale respingeva il gravame, ritenendo irrilevante, ai fini della valutazione del bene, una cessione gratuita di una porzione del terreno esterna al comparto e fuori dagli strumenti attuativi, reputando adeguata la motivazione dell’avviso e non fornita prova contraria rispetto alla pretesa dell’ente. In cassazione la contribuente proponeva ricorso per tre motivi, ma nel corso del giudizio interveniva rinuncia al ricorso con accordo sulla compensazione delle spese.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 391 c.p.c., sulla rinuncia e conseguente estinzione provvede la Corte in camera di consiglio
la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di cassazione, pronunciabile dalla Corte in camera di consiglio
ICI
imposta comunale sugli immobili oggetto dell’avviso di accertamento contestato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo, con provvedimento della Corte in camera di consiglio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non affronta il merito dei motivi di ricorso e può disporre la compensazione delle spese se vi è accordo tra le parti.
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