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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46903/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena e aveva inoltre revocato l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura (sospeso ex art. 656, comma 5 c.p.p.), ritenendo inoltre necessaria la correzione dell'indicazione dell'entità della pena. La Procura ha impugnato l'ordinanza per inosservanza o erronea applicazione di legge, deducendo che il giudice dell'esecuzione non ha il potere di revocare l'ordine di esecuzione del P.M., potendo solo sospenderne l'efficacia (richiamando giurisprudenza di legittimità).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva disposto la revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e del decreto di sospensione emessi dalla Procura il 16/12/2021, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per il prosieguo. Restano definitive le statuizioni non impugnate: la revoca della sospensione condizionale della pena (sentenza Tribunale di Novara 2/9/2016) e la correzione dell'iscrizione nel casellario giudiziale e nei carichi pendenti sull'entità della pena, poiché non erano state espressamente impugnate.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    L'art. 656 c.p.p. disciplina la sospensione dell'ordine di esecuzione per pene detentive brevi: il giudice dell'esecuzione può dichiarare temporanea inefficacia dell'ordine del P.M. per consentire al condannato di chiedere misure alternative, ma non può revocare l'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico ministero.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009; Sez. 1, n. 25538 del 10/04/2018 (Bosco); Sez. 1, n. 2430 del 23/03/1999 (Kola)

    Secondo l'indirizzo consolidato della Cassazione, il giudice dell'esecuzione non può annullare o revocare l'ordine di esecuzione emesso dal P.M. (salvo diverso e specifico potere normativo), potendo al più sospenderne temporaneamente l'efficacia per consentire l'esercizio dei rimedi alternativi da parte del condannato.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non è legittimato a revocare l'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico ministero per pene brevi: può dichiararne temporanea inefficacia/sospenderne l'efficacia al fine di permettere al condannato di chiedere misure alternative (termine 30 giorni).
  • Se l'ordine di esecuzione è stato sospeso ai sensi dell'art. 656 c.p.p., tale sospensione non autorizza il giudice dell'esecuzione a revocare l'ordine; la revoca integra un oltrepassamento dei poteri e può essere annullata in sede di legittimità.
  • Le parti dell'ordinanza che non sono state espressamente impugnate dalla parte interessata restano definitive e non sono rimesse in discussione dalla Corte di legittimità.
  • La correzione di errori materiali o di iscrizioni nel casellario giudiziale (es. entità della pena) può essere disposta e, se non impugnata, permane come statuizione definitiva.
  • In caso di annullamento da parte della Corte rispetto a provvedimenti del giudice dell'esecuzione che incidono sull'ordine del P.M., è prassi trasmettere gli atti al Pubblico ministero per il prosieguo dell'esecuzione.

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