Sentenza n. 3583/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - 1) del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi del 22/9/2025 con cui è stata rigettata la richiesta di visto per lavoro subordinato presentata il 5/8/2025 sulla base del nulla osta al lavoro subordinato n. P-MN/L/Q/2025/101205 rilasciato dal SUI di Mantova il 1/5/2025 su richiesta del 7/2/2025 del potenziale datore di lavoro nell’ambito del Decreto Flussi 2025; 2) di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi del visto per lavoro subordinato, motivato dal rischio migratorio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato richiesto sulla base di un nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione di Mantova nell'ambito del Decreto Flussi 2025. Il diniego era sostanzialmente motivato dal cosiddetto rischio migratorio. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha rilasciato il visto precedentemente negato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il rilascio del visto aveva attribuito al ricorrente il bene della vita perseguito e coincideva integralmente con il petitum del ricorso. Le spese sono state poste a carico del MAECI secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il visto è stato rilasciato solo dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, attribuendo al ricorrente il bene della vita coincidente con il petitum.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente e attribuisce il bene della vita coincidente con l'oggetto della domanda.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal comportamento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando che l'esito favorevole per il ricorrente è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio.
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