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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29741/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La decisione impugnata è una sentenza della Corte d'appello di Messina emessa in sede di rinvio il 19 marzo 2024. Riguarda due imputati: il primo era stato ritenuto responsabile di partecipazione ad un'associazione mafiosa e, nel giudizio rescissorio, era rimasta ferma la responsabilità, con riesame soltanto della pena; il secondo era stato condannato per il capo relativo a un tentato omicidio in concorso e per il concorso esterno/partecipativo in un contesto associativo mafioso, oltre che per intestazione fittizia, ma in sede di rinvio è stato assolto dai capi di tentato omicidio e la pena è stata rideterminata valorizzando come reato-base la partecipazione all'associazione mafiosa e aumentando poi per l'intestazione fittizia. Il primo ricorrente deduceva violazione di legge e dell'art. 627 c.p.p., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto applicare l'art. 129 c.p.p. perché l'assoluzione di un coimputato avrebbe, a suo dire, fatto venir meno il numero minimo di partecipi necessario per l'esistenza dell'associazione mafiosa. Il secondo ricorrente deduceva violazione del divieto di reformatio in peius in tema di dosimetria della pena, assumendo che nel precedente calcolo la pena-base del reato più grave fosse stata fissata al minimo edittale e che la nuova determinazione fosse peggiorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo imputato ha ritenuto il motivo non consentito perché volto a rimettere in discussione un punto già coperto dal giudicato progressivo formatosi sulla responsabilità, in quanto la sentenza rescindente aveva già escluso la doglianza sulla sussistenza dell'associazione mafiosa e aveva delimitato il giudizio di rinvio al solo tema della pena. Per il secondo imputato ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla reformatio in peius, osservando che il reato associativo era divenuto reato-base della nuova continuazione, essendo venuto meno il reato che prima fungeva da base di calcolo, e che la pena complessiva risultante era comunque inferiore a quella della precedente decisione. Conseguentemente ha condannato entrambi al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; ha inoltre rigettato la domanda delle parti civili di rifusione delle spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    Il giudice del rinvio è vincolato ai limiti della pronuncia rescindente e non può riesaminare punti già decisi dalla Corte di cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Non può essere invocato per superare il giudicato progressivo su un punto della responsabilità già definitivamente deciso in sede rescindente.

  • art. 624 c.p.p.

    L'annullamento parziale produce irrevocabilità delle parti della sentenza non investite dall'annullamento e delimita l'oggetto del rinvio.

  • art. 628 c.p.p.

    Il giudizio di rinvio è impugnabile solo per i punti non decisi nel giudizio rescindente.

  • art. 597 c.p.p.

    Il divieto di reformatio in peius non è violato quando muta la struttura del reato continuato e la pena complessiva finale non è più grave della precedente.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio limitatamente alla pena, la responsabilità penale e la qualificazione del fatto rimangono irrevocabili nei limiti del decisum rescindente; il giudice del rinvio non può riaprire questioni già coperte dal giudicato progressivo.
  • L'effetto preclusivo dell'annullamento parziale impedisce di riproporre in sede di rinvio doglianze già disattese dalla Cassazione sul medesimo punto, salvo l'attivazione degli ordinari rimedi straordinari ove ne ricorrano i presupposti.
  • In tema di continuazione, il divieto di reformatio in peius non opera in modo meccanico: se muta il reato-base o la struttura del cumulo giuridico per effetto della decisione rescindente, il giudice del rinvio può rimodulare gli aumenti purché la pena finale non sia complessivamente più grave.
  • La verifica della reformatio in peius va compiuta sulla pena complessiva risultante dal nuovo assetto della continuazione, non sul solo aumento riferito al singolo fatto unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idemContinuazione

Testo integrale

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