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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15441/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese in favore della Regione controricorrente, liquidate in euro 7.700,00 oltre accessori, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione d’appello, che aveva respinto la domanda della società concessionaria, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una società concessionaria di linee di trasporto pubblico nella provincia di Lodi e nell’area urbana di Casalpusterlengo, che contestava il decreto dirigenziale regionale con cui erano stati determinati i contributi compensativi per l’anno 2011 con una riduzione del 7%. La società chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento e la condanna della Regione al pagamento della differenza non percepita, quantificata in euro 380.007,88. In appello la Regione aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado, con rigetto della domanda. In Cassazione la società ha articolato tre motivi: (1) violazione del regolamento CE n. 1370/2007 e della comunicazione interpretativa della Commissione, sostenendo che la compensazione non potesse essere inferiore all’importo finanziario netto; (2) violazione della legge n. 151/1981, del d.lgs. n. 422/1997 e della legge regionale Lombardia n. 11/2009, assumendo che anche la disciplina nazionale e regionale imponesse una compensazione commisurata al servizio svolto e quindi non riducibile; (3) violazione delle medesime fonti e omesso esame di fatti decisivi, censurando l’idea che il calo dei costi rilevato dalla CTU e un ulteriore contributo statale avessero compensato la riduzione regionale, perché tali elementi sarebbero stati estranei ai costi del servizio e all’asserito efficientamento. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile: ha escluso che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. fosse stato dedotto in modo specifico e riferito a veri fatti storici decisivi; ha rilevato che le censure di diritto non intaccavano una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, fondata anche sull’accertamento in fatto che, grazie alla riduzione dei costi di produzione e al contributo statale, l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa non era stato compromesso; ha quindi dichiarato superfluo l’esame delle ulteriori doglianze di diritto. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 1370/2007

    artt. 2, 3, 4, 6 e Allegato

    richiamato come fonte eurounitaria che disciplina i servizi pubblici di trasporto di passeggeri e la compensazione degli obblighi di servizio, senza imporre necessariamente un importo minimo della compensazione ma operando come limite massimo per evitare aiuti di Stato incompatibili

  • Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 92/01

    citata come orientamento interpretativo del regolamento (CE) n. 1370/2007

  • Cass. Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014

    richiamata per delimitare il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ai soli fatti storici decisivi

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    vizio di violazione o falsa applicazione di legge, non idoneo a colpire censure meramente fattuali o valutative

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per il canone di specificità del ricorso per cassazione

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato per gli oneri di deposito e specificazione degli atti e dei documenti rilevanti

  • art. 6, L. n. 151/1981

    richiamato quale norma che disciplina i criteri di calcolo dei contributi per il trasporto pubblico, basati sulla differenza tra costi economici standardizzati e ricavi presunti, entro i limiti dello stanziamento regionale

  • D. Lgs. n. 422/1997, art. 17

    richiamato come fonte nazionale che concorre a regolare i contributi e gli obblighi di servizio nel trasporto pubblico locale

  • L.R. Lombardia n. 11/2009, artt. 129 e 131

    richiamata come disciplina regionale dei contributi compensativi nel settore del trasporto pubblico locale

  • L.R. n. 6/2012, art. 60, comma 9

    citata dalla ricorrente per sostenere che l'efficientamento sarebbe stato operativamente applicabile solo in un momento successivo

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è ammessa la mera censura di argomentazioni, deduzioni o valutazioni di merito.
  • Una censura formulata come violazione di legge non è ammissibile se, in realtà, mira a rimettere in discussione accertamenti di fatto o valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, la mancata impugnazione efficace di una sola di esse rende inammissibili per difetto di interesse le ulteriori doglianze.
  • In materia di compensazioni per servizi pubblici di trasporto, la disciplina eurounitaria e nazionale va letta come insieme di criteri per la determinazione dell’importo, con attenzione all’equilibrio economico-finanziario del servizio e al rispetto del limite massimo della compensazione, non come imposizione automatica di una misura minima astrattamente invariabile.
  • Ai fini della verifica della congruità della compensazione pubblica può assumere rilievo l’effettiva riduzione dei costi di produzione del servizio e l’eventuale concorso di altri contributi pubblici, se tali circostanze sono state accertate in fatto dal giudice di merito e non sono specificamente censurate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniBancario e finanziarioInternazionale privatoTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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