Ordinanza n. 3100/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la disciplina della procedura e gli effetti della mancata sufficienza negli esami di profitto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio sostenendo, per quanto emerge dal provvedimento, che il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025 avrebbe dovuto consentire l'inserimento in graduatoria anche a candidati privi della sufficienza in tutti gli insegnamenti e che tale disciplina avrebbe dovuto essere applicata anche alla sua posizione, nonostante non avesse conseguito alcuna sufficienza negli esami di profitto. È stata inoltre contestata la gestione della prova di chimica, con riferimento alle modalità di confezionamento e consegna della busta contenente l'elaborato, invocando un intervento di soccorso da parte della Commissione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo congruamente motivata l'ordinanza del TAR. Ha condiviso la qualificazione del d.m. n. 1115/2025: la disciplina amplia la platea dei candidati inseribili in graduatoria, consentendo anche l'assenza di sufficienza in tutti gli insegnamenti, ma mantiene quale requisito minimo indefettibile il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto. Poiché la candidata non aveva conseguito alcuna sufficienza, la sua posizione è stata ritenuta estranea all'ambito applicativo della deroga. Il giudice ha inoltre ritenuto che l'obiettivo della copertura dei posti debba essere bilanciato con la garanzia di un livello minimo di preparazione accademica e che le scelte amministrative, espressione di discrezionalità tecnica, non apparissero manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Quanto alla prova di chimica, il comportamento relativo al confezionamento e alla consegna della busta è stato imputato interamente alla candidata e non a un malfunzionamento del sistema; pertanto, non sussisteva un obbligo della Commissione di attivare forme di soccorso. È stata confermata anche la condanna alle spese della fase cautelare disposta in primo grado, mentre le spese dell'appello sono state compensate in ragione della novità della procedura. Restano impregiudicate le valutazioni del merito da parte del TAR.
Norme richiamate
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.
d.m. n. 1115/2025
il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025
La disciplina consente l'inserimento in graduatoria di candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti, ma richiede comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto.
Massime di principio
- Una disciplina derogatoria che consenta l'inserimento in graduatoria di candidati privi della sufficienza in tutti gli insegnamenti può legittimamente mantenere quale requisito minimo indefettibile il conseguimento di almeno una valutazione positiva; chi non abbia ottenuto alcuna valutazione positiva resta estraneo all'ambito applicativo della deroga.
- Nelle procedure di formazione delle graduatorie, l'obiettivo della tendenziale copertura dei posti disponibili deve essere bilanciato con l'esigenza di assicurare un livello minimo di preparazione accademica e non impone l'ammissione indiscriminata di candidati privi dei requisiti minimi.
- Le scelte amministrative relative ai requisiti di preparazione e ai criteri di accesso, quando espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili in sede cautelare nei limiti della manifesta irragionevolezza o sproporzione.
- Il soccorso della commissione non è invocabile per sanare modalità di confezionamento o consegna della prova non correttamente eseguite dal candidato, quando l'irregolarità sia a lui interamente imputabile e non dipenda da un malfunzionamento del sistema.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1466/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1416/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4228/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4230/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4231/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →