Cassazione Penale, Sentenza n. 43879/2024 del 02/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su due censure principali, entrambe indicate come vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: 1) presunto travisamento della prova relativo all'identificazione dell'imputato: si censura l'uso, da parte del giudice, di una "informazione inesistente" ricavata dalla deposizione del teste Martino (chiamato ex art. 507 c.p.p.) e dalla ricostruzione che avrebbe collegato la targa/proprietà dell'auto alla responsabilità dell'imputato; 2) presunto travisamento della prova sulla volontarietà dell'abbandono dei tre cuccioli: si deduce che la testimonianza di Sofia Leoni descriveva la caduta accidentale dei cuccioli dal lato passeggero e non un atto volontario di gettarli, per cui la motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria e illogica. In memoria difensiva è stata anche sollevata, come motivo nuovo, l'eccezione di prescrizione della contravvenzione (art. 727 c.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che le doglianze prospettate non configurino un "travisamento della prova" ma, in sostanza, una diversa lettura dei fatti (travisamento del fatto), fenomeno non sindacabile in sede di legittimità. Ha osservato che non è stata utilizzata un'informazione inesistente: la circostanza che l'autovettura fosse concessa in uso al Lazarevic Aleksandar e la compatibilità anagrafica con la descrizione della teste risultavano dagli atti; analogamente la deposizione della teste Leoni, letta nel suo complesso, era coerente con la valutazione del giudice di merito sulla volontarietà dell'abbandono. Il motivo nuovo relativo alla prescrizione, proposto in memoria integrativa, è stato dichiarato inammissibile perché non previsto nel ricorso originario e quindi non sviluppabile in cassazione. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata nell'imputazione per la concorso di persone nel reato; citata come riferimento alla fattispecie penale contestata.
art. 727 cod. pen.
Norma che punisce l'abbandono di animali; è la contravvenzione contestata al ricorrente e oggetto della decisione di merito.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata per motivare l'assoluzione del coimputato Nebojsa; menzionata nel sommario della sentenza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento delle censure per vizio di motivazione; la Corte interpreta questa norma come limite al sindacato in cassazione, consentendo il censore del "travisamento della prova" solo se specificamente indicato e decisivo per la motivazione del giudice di merito.
art. 507 cod. proc. pen.
"il giudice, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio in ordine alla identificazione degli imputati, ai sensi dell'articolo 507 c.p.p., dispone la citazione testimoniale del vice brigadiere Martino fabio in servizio alla stazione dei carabinieri di Osimo"
Norma che consente al giudice di disporre indagini integrative/testimonianze per l'identificazione; nel caso è stata utilizzata per ascoltare il teste Martino e la Corte ritiene legittima la valutazione che il giudice ha tratto da quella deposizione.
art. 161-bis c.p.
Citata con riguardo alla prescrizione: la Corte osserva che il nuovo art. 161-bis non è applicabile ratione temporis ai fatti anteriori al 01/01/2020, quindi la difesa sosteneva che la contravvenzione sarebbe prescritta alla data indicata, ma il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile perché nuovo.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla memoria integrativa; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo aggiunto proposto con memoria ex art. 611 per incompatibilità con i limiti dell'atto di impugnazione.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi nuovi in cassazione e i termini per la loro proposizione; la Corte ha ritenuto che il motivo nuovo sull'eccezione di prescrizione non fosse ammissibile perché non riconducibile ai motivi originari.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese del procedimento di cassazione.
Massime di principio
- In sede di cassazione il ricorso per "travisamento della prova" è ammissibile solo se il ricorrente individua con precisione le prove che si ritengono travisate e dimostra che tali elementi sono decisivi e incompatibili con la motivazione del giudice di merito; non è ammessa una rielaborazione o una rivalutazione globale dei fatti.
- Non configura travisamento della prova la semplice proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti o la sottolineatura di incongruenze che implichino un diverso apprezzamento della prova: questo rientra nel sindacato di fatti, precluso in Cassazione.
- Le testimonianze devono essere valutate nel loro complesso; estrapolare stralci per sostenere contraddizioni non è sufficiente se la lettura integrale della deposizione è coerente con la motivazione del giudice di merito.
- Motivi nuovi, inclusi quelli proposti in memoria integrativa (es. eccezione di prescrizione), sono inammissibili se non risultano coerenti o riconducibili ai motivi originari del ricorso o se presentati fuori termine, salvo che ricorrano i presupposti di legge per il loro ammissibilità.
- Chi impugna in cassazione deve allegare gli atti o le trascrizioni delle prove dedotte a sostegno dell'eccezione di travisamento; l'allegazione integrale o l'esatta indicazione della collocazione nel fascicolo processuale è requisito essenziale.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo di pagamento delle spese e, in casi non gravemente colposi, anche un versamento equitativo alla Cassa delle ammende, come sanzione economica aggiuntiva.
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