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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29916/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per la partecipazione ad un'associazione denominata Ika Rima dedita al narcotraffico. La difesa ha contestato che i gravi indizi si riducono alla presenza del ricorrente a tre riunioni (24/11/2019, 1/12/2019, 2/02/2020) e alla sua indicazione in un "libro mastro" con versamenti modesti; ha sostenuto che le riunioni avevano carattere rituale o di risoluzione di conflitti, che nella riunione conosciuta non si parlava di redistribuzione di utili e non si evidenziavano quote associative, che non vi era esortazione al traffico di stupefacenti nelle intercettazioni e che il ricorrente si era allontanato dal territorio e aveva trovato lavoro riducendo l'attualità delle esigenze cautelari. Il ricorso per cassazione denunciava vizio di motivazione del Tribunale del riesame.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di cassazione non possa rimettere in discussione la valutazione di merito sui gravi indizi o sulle esigenze cautelari, salvo che sussista mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adequatamente motivato la ricostruzione: partecipazione del ricorrente a più riunioni, compresa quella del 2/2/2020 nella quale si discuteva dell'organizzazione di trasferte per l'approvvigionamento della droga, e la sua presenza nel libro mastro come presenza stabile. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari è stata richiamata la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. e il precedente specifico in materia di stupefacenti; il Tribunale aveva ritenuto inidonee misure alternative alla custodia. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per l'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.

    Limita il sindacato della Cassazione sulle decisioni di merito: le doglianze sulla motivazione sono valutabili solo se integrano la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione stessa; la ricostruzione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari resta compito dei giudici di merito

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Parametro sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; citato in relazione all'onere motivazionale del giudice del riesame circa la necessità della misura

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Presunzione legale in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari; il Tribunale ha ritenuto che tale presunzione non fosse stata superata dalla difesa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte privata al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa nella presentazione del ricorso, al versamento alla Cassa delle ammende; applicato per imporre euro 3.000,00

  • art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'esecuzione della decisione della Corte

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez.2, n.39504 del 17/09/2008; Sez.2, n.50701 del 04/10/2016)

    Principi richiamati: il sindacato della Cassazione sulle intercettazioni e sulle valutazioni probatorie è limitato; l'interpretazione del contenuto delle conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né riforma le valutazioni probatorie dei giudici di merito salvo che non emerga mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 co.1 lett. e)).
  • La partecipazione a più riunioni del sodalizio e la presenza in registri interni (come un "libro mastro") possono costituire gravi indizi rilevanti ai fini dell'applicazione di misure cautelari, anche se le annotazioni non indicano espressamente atti criminosi.
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è rimessa al giudice di merito; in cassazione si valuta solo se la motivazione del giudice appare manifestamente illogica o irragionevole.
  • La presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. relativa alle esigenze cautelari può essere ritenuta non superata se sussistono elementi come precedenti specifici e il quadro indiziario complessivo; ciò giustifica il mantenimento della custodia quando il giudice ritiene inidonee le misure alternative.
  • Il ricorrente che propone un ricorso per cassazione manifestamente infondato o che non evidenzia un vizio di motivazione idoneo a superare il filtro di ammissibilità può essere condannato alle spese e a sanzioni (art. 616 c.p.p.).
  • In situazioni analoghe è fondamentale, per la difesa, segnalare in modo circostanziato e specifico eventuali profili di illogicità o mancanza di motivazione nel provvedimento impugnato, indicando quali passaggi concreti della motivazione siano erronei o contraddittori, perché una censura generica non supera il filtro di ammissibilità in Cassazione.

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