Cassazione Penale, Sentenza n. 18138/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del 28/09/2021 della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di truffa aggravata (art. 61, comma 1, n. 7, c.p.), contestando la motivazione con cui era stata configurata la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. L'imputato era stato ritenuto aver ottenuto dalla persona offesa somme complessive indicate in diversi momenti (es. voci per circa €2.000, €1.248, €1.200) e la Corte d'appello ha fatto riferimento anche a versamenti/assegni che porterebbero il totale a quasi €10.000. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e la erronea applicazione dell'aggravante in relazione all'entità del danno.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo nel merito non manifestamente fondato rispetto alla configurazione della circostanza aggravante, ma ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione (prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della presente pronuncia, con decorrenza dal 03/10/2021 tenuto conto di periodi di sospensione). Le statuizioni civili sono state confermate.
Norme richiamate
art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen.
La norma sull'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità è stata valutata con riferimento all'entità oggettiva del danno; la Corte sottolinea che le condizioni economico‑finanziarie della persona offesa rilevano solo se il danno, oggettivamente non molto elevato, può essere considerato grave in relazione a particolari condizioni della vittima
prescrizione del reato
La pronuncia accerta che il reato si è estinto per decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza impugnata ma prima della decisione della Corte di legittimità, comportando l'annullamento della sentenza agli effetti penali
Massime di principio
- La circostanza aggravante del 'danno patrimoniale di rilevante gravità' può essere valutata sulla base dell'entità oggettiva del danno; le condizioni economiche della vittima rilevano solo quando il danno, oggettivamente modesto, assume rilievo sproporzionato per la particolare posizione della vittima.
- Anche se vi è dubbio sull'esatta quantificazione delle somme, attestazioni di pagamenti ripetuti e assegni possono essere utilizzate dalla corte per ritenere raggiunta la soglia di gravità del danno, salvo che emerga evidente contraddittorietà motivazionale.
- Se la prescrizione del reato matura dopo la sentenza impugnata ma prima della decisione della Corte di legittimità, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato, pur confermando le statuizioni civili.
- La sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione incide sugli effetti penali (annullamento della condanna), ma non necessariamente sulle conseguenze civili: le obbligazioni risarcitorie o provvisionali possono essere confermate e rimanere esecutive.
- Nelle impugnazioni che riguardano la configurazione di aggravanti patrimoniali è utile documentare con precisione gli importi e le modalità di versamento per evitare lacune motivazionali; la mancanza di quantificazione precisa può rendere il motivo non manifestamente infondato ma non automaticamente vittorioso.
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