Cassazione Penale, Sentenza n. 39195/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva: 1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato ristretto agli arresti domiciliari, in violazione dell'art. 156, comma 1, c.p.p.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle prove indiziarie, con censura per aver fatto gravare sull'imputato l'onere di provare la legittimità della sua presenza nei pressi della banca e l'uso del telefono intestato alla figlia (riferimento ad art. 192, comma 2, c.p.p.); 3) mancata e insufficiente valutazione delle doglianze difensive relative alla causalità della presenza dell'imputato sul luogo della rapina, alla differente valutazione rispetto al coimputato Ferralotto e alle dichiarazioni della teste Valore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul profilo processuale la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione di nullità per notifica irregolare (nullità a regime intermedio non sollevata tempestivamente nel grado di appello). Sui profili di merito la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla valutazione degli indizi, confermando che la motivazione di merito aveva adeguatamente esaminato le risultanze (tabulati telefonici, filmati di videosorveglianza, deposizioni e coincidenze temporali e di localizzazione) che consentivano di ritenere la disponibilità del cellulare e la presenza/ruolo del prevenuto come "palo" e fornitore dell'auto per la fuga. Conseguentemente è stata confermata la declaratoria di inammissibilità e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 156, comma 1, cod. proc. pen.
Le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione; la mancata notifica nel luogo di detenzione integra una nullità a regime intermedio che va tempestivamente eccepita nel giudizio di appello.
Regola la deducibilità delle nullità degli atti preliminari al giudizio d'appello: le nullità a regime intermedio devono essere rilevate nei termini e modi previsti, non possono essere sollevate in Cassazione se perse per ritardo.
Fissa i termini per la deduzione delle nullità procedurali; l'omessa tempestiva eccezione comporta la perdita della possibilità di dedurla in sede di legittimità.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata in rapporto alle accuse difensive circa un presunto onere probatorio spostato sull'imputato; la Corte ha ritenuto che non vi sia stato un illegittimo ribaltamento dell'onere della prova ma una valutazione di indizi sufficientemente concatenati a carico dell'imputato.
Massime di principio
- L'omessa notifica di atti all'imputato detenuto costituisce nullità a regime intermedio: va eccepita tempestivamente nel grado di appello, altrimenti è inammissibile dedurla in Cassazione.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove se la motivazione di merito ha fornito una concatenazione logica degli indizi; per ottenere accoglimento è necessario dimostrare specifiche criticità logiche o lacune nell'istruttoria e nella motivazione del giudice di merito.
- La valutazione di prove indiziarie può legittimamente fondare una condanna se gli indizi sono numerosi, coerenti e concatenati (es. tabulati telefonici, video, testimonianze, presenza del veicolo), purché il giudice illustri il nesso causale e la plausibilità delle inferenze.
- Il giudice non può attribuire all'imputato l'onere di provare l'alibi in modo irragionevole; però può ritenere inattendibile la tesi difensiva quando la pubblica accusa ha fornito indizi concreti e logici che rendono implausibile la casualità della presenza.
- Se si vogliono far valere vizi processuali relativi alla fase preliminare (notifiche, nullità), la difesa deve sollevarli tempestivamente nei gradi di merito per non vanificare la tutela in Cassazione.
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