Cassazione Penale, Ordinanza n. 06663/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la declaratoria di nullità/inesistenza della notifica del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione e della successiva revoca della sospensione, con contestuale rimessione in termini per poter chiedere i benefici dell'ordinamento penitenziario. La Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'istanza inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 175, comma 1, c.p.p., rilevando che l'interessato era stato arrestato il 25 luglio 2024 e aveva presentato l'istanza solo il 10 settembre 2024; ha inoltre ritenuto l'istanza infondata nel merito, perché il condannato si era reso irreperibile sin dal 2011, evadendo dal domicilio dichiarato e risultando inserito tra i catturandi. Nel ricorso per cassazione l'interessato ha censurato l'ordinanza sostenendo di non avere affatto chiesto la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., ma di avere formulato l'istanza solo ai fini dell'art. 670, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza colpisse soltanto una delle rationes decidendi dell'ordinanza impugnata, poiché il provvedimento di merito si fondava non solo sulla tardività dell'istanza, ma anche sulla sua infondatezza nel merito per la volontaria irreperibilità del condannato dal 2011. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della declaratoria di tardività dell'istanza di rimessione in termini/restituzione nel termine
invocato dal ricorrente per sostenere che la sua richiesta era diretta solo a una verifica di nullità/inesistenza delle notifiche in sede esecutiva
Cassa delle ammende
destinataria della somma irrogata in conseguenza dell'inammissibilità, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità l'impugnazione è inammissibile se censura solo una delle autonome rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento impugnato, lasciando intatta un'altra ratio sufficiente da sola a sorreggerlo.
- In sede esecutiva, la dedotta nullità o inesistenza della notifica non consente comunque di superare l'ostacolo della tardività quando la richiesta sia presentata oltre il termine rilevante e non sia utilmente incardinata nei rimedi processuali appropriati.
- La volontaria irreperibilità del condannato, protratta nel tempo e accompagnata dall'inserimento tra i catturandi, può essere valorizzata dal giudice dell'esecuzione per escludere l'accoglimento delle istanze volte a rimettere in discussione gli effetti delle notifiche eseguite in fase esecutiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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