Cassazione Penale, Sentenza n. 15638/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Gip aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna presentata per Valle Maurizio ritenendola intempestiva. Il ricorso alla Corte di Cassazione lamenta che il termine per proporre opposizione era stato calcolato rispetto alla notifica al difensore, mentre la notifica all'imputato era avvenuta in data 20.10.2023; l'opposizione presentata il 27.10.2023 sarebbe quindi tempestiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha disposto la trasmissione degli atti al tribunale di Asti. La Corte ha affermato che, essendo l'opposizione una vera e propria impugnazione, ai fini della decorrenza del termine rileva la data di notifica del decreto penale all'imputato (20.10.2023 nel caso di specie) e non quella della sola notifica al difensore; conseguentemente l'opposizione del 27.10.2023 è stata considerata tempestiva.
Norme richiamate
artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
Tali articoli disciplinano le forme di impugnazione; la Corte richiama che per la presentazione dell'opposizione al decreto penale sono adottabili tutte le forme previste per le impugnazioni.
Cass. Sez. 3, n. 35431 del 20/05/2021 (Rv. 282385)
Sez. 3, n. 35431 del 20/05/2021, Rv. 282385
Orientamento consolidato secondo cui l'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione, con le conseguenze procedurali relative al calcolo dei termini.
Cass. Sez. 6, n. 28997 del 2022
Sez. 6 n. 28997 del 2022 (non massimata)
Conferma che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, rileva la data di notifica all'imputato.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto penale di condanna è da considerare un'impugnazione: per il calcolo dei termini si applicano le regole generali previste per le impugnazioni.
- La decorrenza del termine per proporre opposizione decorre dalla notifica del decreto penale all'imputato e non esclusivamente dalla notifica al difensore; pertanto va verificata la data effettiva di notifica all'imputato.
- In presenza di notifiche multiple (imputato e difensore), per valutare la tempestività dell'impugnazione si deve prendere come riferimento la notifica all'imputato, salvo diversa disposizione o prova contraria.
- È opportuno custodire e produrre documentazione certa sulla data di notifica (es. avvisi, ricevute, attestazioni) quando si propongono opposizioni per evitare contestazioni di tempestività.
- Se si ritiene che il termine sia stato calcolato erroneamente dal giudice di merito, è possibile impugnare tale decisione in Cassazione con argomentazioni incentrate sulla corretta interpretazione della decorrenza del termine di impugnazione.
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