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Sentenza

Sentenza del 02/12/2020 n. 88 - Comm. Trib. II grado di Trento

Reddito d'impresa delle persone fisiche - Accertamento - Rettifica delle dichiarazioni - Metodo analitico-induttivo - Deduzione di costi - Prova a carico del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento del reddito d'impresa basato su movimentazioni bancarie, eseguito con la procedura analitico-induttiva di cui all'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente contestava l'accertamento chiedendo la deduzione forfetaria percentuale dei costi connessi alla produzione del maggior reddito risultante dall'accertamento bancario, richiamando un principio di equità.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che, nell'accertamento effettuato con il metodo analitico o analitico-presuntivo basato su movimentazioni bancarie, non opera alcuna presunzione di costi deducibili; è invece onere del contribuente fornire la prova specifica dei costi deducibili mediante elementi concreti (fatture, documentazione contabile, riscontri bancari). La deduzione in misura percentuale forfetaria dei costi è ammessa solo quando l'accertamento sia di tipo induttivo puro. Di conseguenza la richiesta del contribuente di applicare una deduzione forfetaria è stata respinta e l'accertamento dell'Amministrazione è stato confermato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Il criterio analitico-induttivo fondato sulle movimentazioni bancarie non comporta presunzioni favorevoli in ordine all'esistenza di costi deducibili: l'art. 39 disciplinando metodi di accertamento permette l'accertamento sulla base di elementi bancari ma non esonera il contribuente dall'onere di provare i costi deducibili quando l'accertamento è analitico o analitico-presuntivo.

Massime di principio

  • Quando l'Ufficio procede con un accertamento analitico o analitico-presuntivo (es. ricollegamento di versamenti/bonifici a ricavi), il contribuente deve provare specificamente i costi deducibili con documenti idonei; non è sufficiente chiedere una percentuale forfetaria richiamando l'equità.
  • La deduzione forfetaria percentuale dei costi è ammissibile solo se l'accertamento è di natura induttiva pura, cioè basato su presunzioni generali che non consentono di ricostruire analiticamente i costi; in tal caso l'Amministrazione può applicare criteri forfetari.
  • In caso di contestazione su accertamenti bancari, il contribuente dovrebbe produrre fatture, pagamenti tracciabili, registri e altri riscontri che dimostrino la natura e l'entità dei costi esposti, collegandoli specificamente ai maggiori ricavi contestati.
  • Nelle difese amministrative e giudiziarie conviene qualificare con precisione la natura dell'accertamento ricevuto (analitico vs induttivo) poiché la qualificazione influisce sul regime probatorio e sulla possibilità di ottenere deduzioni forfetarie.
  • Se il contribuente non è in grado di documentare i costi, è probabile che l'accertamento venga confermato e le pretese impositive aumentino; pertanto una tenuta contabile completa e pagamenti tracciabili sono strumenti determinanti per la prova.

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