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Sentenza

Sentenza del 02/12/2020 n. 87 - Comm. Trib. II grado di Trento

Tassa automobilistica provinciale - Prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento e recupero della tassa automobilistica: contestazione del termine entro il quale la Provincia può accertare, contestare e iscrivere a ruolo la tassa. La l.p. n. 3/2000, art. 11‑bis prevedeva un termine quinquennale; la l.p. n. 18/2011, art. 9, commi 3 e 4, ha ridotto il termine a tre anni, ma solo per le violazioni commesse dopo il 29.12.2011. Occorreva quindi stabilire quale termine si applicasse in relazione alle diverse fattispecie temporali

La decisione

La Corte ha precisato che il termine decadenziale per l'azione di recupero della tassa automobilistica è di tre anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento, ma tale termine ridotto si applica solo alle violazioni commesse dopo il 29.12.2011. Per le violazioni commesse dal 31.12.2002 fino al 29.12.2011 resta vigente il termine quinquennale previsto dall'art. 11‑bis della l.p. n. 3/2000. In pratica la riduzione del termine è stata ritenuta operante solo con efficacia prospettica rispetto alla data indicata dalla legge regionale

Norme richiamate

  • legge provinciale n. 3 del 2000, art. 11‑bis

    termine quinquennale per accertamento, contestazione e iscrizione a ruolo della tassa automobilistica

    la norma originaria stabiliva un termine di cinque anni per l'esercizio dell'azione di recupero; tale termine continua ad applicarsi alle violazioni anteriori alla modifica introdotta nel 2011

  • legge provinciale n. 18 del 2011, art. 9, commi 3 e 4

    riduzione del termine a tre anni

    la riduzione a tre anni è applicabile solo alle violazioni commesse dopo il 29.12.2011; la disposizione ha efficacia prospettica e non retroattiva rispetto alle fattispecie anteriori

Massime di principio

  • Quando una norma limita il termine per l'accertamento/recupero di tributi, verificare sempre la decorrenza temporale indicata dalla norma modificativa: le riduzioni dei termini sono di solito applicate con efficacia prospettica se non è espressamente previsto il contrario
  • Per stabilire il termine di prescrizione/decadence contare dal termine previsto per il versamento: il periodo (tre o cinque anni) decorre dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento
  • Se la violazione è anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione che riduce il termine, continua a trovare applicazione il termine previgente
  • In caso di contestazione fiscale, il contribuente può eccepire la decorrenza del termine: l'onere probatorio sulla temporalità dell'illecito e sulla data del versamento ricade sulle parti a seconda dei profili contestati
  • Le modifiche normative ai termini di accertamento devono essere esaminate anche in relazione a eventuali principi costituzionali e di certezza del diritto: le riduzioni non devono ledere retroattivamente situazioni già consolidate senza chiaro dispiegamento normativo
  • Verificare eventuali disposizioni transitorie specifiche nella legge che ha modificato i termini: spesso esse chiariscono l'ambito applicativo e risolvono dubbi interpretativi

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