Sentenza del 02/12/2020 n. 781 - Comm. Trib. Prov. Torino
Processo Tributario - Litisconsorzio processuale - Chiamata in causa - Onere a carico del Riscossore - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva sulla responsabilità per vizi degli atti/fatti connessi alla riscossione: il contribuente ha agito contro l'Agente della Riscossione per l'annullamento/effetti di atti esecutivi o di riscossione che non riguardavano soltanto la regolarità/validità formale degli atti esecutivi. La questione era se l'Agente potesse esimersi dalla responsabilità senza chiamare in giudizio l'ente creditore interessato.
La decisione
Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 39 del D.Lgs. 112/1999: l'Agente della Riscossione che non voglia rispondere dell'esito delle liti che eccedono la mera validità/regolarità degli atti esecutivi deve chiamare in causa l'ente creditore. Ne consegue che non sussiste un litisconsorzio necessario tra contribuente e ente creditore e che l'Agente risponde dei vizi imputabili all'ente creditore se non esercita la chiamata in causa. È altresì affermato che l'onere della chiamata non può essere posto a carico del contribuente. In pratica il ricorso del contribuente è stato accolto nella parte in cui l'Agente non aveva liberato la propria responsabilità chiamando l'ente; l'Agente è quindi considerato responsabile per gli effetti contestati salvo che provi di aver chiamato l'ente.
Norme richiamate
D.Lgs. 112/1999, art. 39
art. 39 D.Lgs. n.112/1999
L'articolo impone all'Agente della Riscossione l'obbligo processuale di chiamare in causa l'ente creditore se non vuole rispondere dell'esito delle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi; ne deriva che l'Agente è responsabile per i vizi degli atti/fatti ascrivibili all'ente creditore, salvo che rinvii la controversia con la chiamata in causa dell'ente stesso.
Massime di principio
- Quando la controversia supera la mera regolarità formale degli atti esecutivi, il contribuente può agire direttamente contro l'Agente della Riscossione senza essere obbligato a chiamare l'ente creditore.
- L'Agente della Riscossione risponde anche per vizi imputabili all'ente creditore se non esercita la chiamata in causa prevista dall'art. 39 D.Lgs. 112/1999; pertanto, per tutelarsi, l'Agente deve tempestivamente chiamare l'ente nel giudizio.
- Non sussiste un litisconsorzio necessario: la chiamata in causa dell'ente è strumento di esonero della responsabilità dell'Agente, non un obbligo processuale a carico del contribuente.
- In fase difensiva l'Agente che eccepisce vizi imputabili all'ente deve dimostrare di aver chiamato l'ente; in assenza di ciò il giudice potrà ritenere l'Agente responsabile e accogliere le istanze del contribuente.
- Per il contribuente la strategia processuale è favorevole: può limitare la controversia verso l'Agente senza incombere nel rischio di dover integrare la compagine processuale con l'ente creditore.
- Per gli uffici di riscossione è buona prassi procedurale chiamare tempestivamente l'ente creditore quando la lite concerne profili sostanziali riconducibili all'ente, per evitare di subire responsabilità dirette.
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