Sentenza del 02/12/2020 n. 364 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso di Euro 217,50 per imposta di registro versata dal ricorrente in esecuzione di avviso di liquidazione relativo alla registrazione della sentenza di merito. L'avviso era stato notificato a entrambi i coobbligati solidali; uno dei coobbligati aveva già versato l'imposta (01/10/2015) e quindi il ricorrente (22/10/2015) aveva chiesto la restituzione della somma da lui versata perché l'obbligazione era già stata soddisfatta dall'altro debitore. L'Ufficio aveva rifiutato il rimborso invocando l'art. 77 del D.P.R. n. 131/1986 (sostenendo che il rimborso dovesse essere richiesto dal primo versante), e in appello aveva dedotto la cessazione della materia del contendere per un presunto rimborso già disposto da nota amministrativa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione ha ritenuto che, in forza della solidarietà tra debitori (artt. 1292 e ss. c.c., art. 1294 c.c.), l'adempimento effettuato da uno dei coobbligati libera gli altri, per cui il contribuente che aveva successivamente pagato aveva diritto al rimborso. Ha altresì escluso la rilevanza dell'art. 77 D.P.R. 131/1986 nella misura in cui tale norma disciplina il termine per la richiesta di rimborso (termine rispettato dal ricorrente) e non attribuisce esclusività di rimborso al primo versante. Infine, ha respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere perché la nota prodotta dall'Ufficio non provava l'effettivo pagamento del rimborso. Per la mancata costituzione dell'appellato non sono state liquidate le spese in questa fase.
Norme richiamate
codice civile
artt. 1292 e ss., in particolare art. 1294
è richiamata la solidarietà tra condebitori: più debitori sono obbligati per la stessa prestazione e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; ciò giustifica il diritto del secondo versante al rimborso.
D.P.R. n. 131/1986
norma relativa al termine per la richiesta di rimborso dell'imposta; la Commissione rileva che detta norma disciplina il termine decadenziale e non attribuisce al primo versante l'esclusiva del rimborso; nel caso il termine è stato rispettato.
D.Lgs. n. 546/1992
norma citata a livello processuale in relazione alla costituzione dell'Ufficio in giudizio (riferimento procedurale alle modalità di costituzione).
Massime di principio
- Se più soggetti sono obbligati solidalmente per la stessa imposta, il pagamento effettuato da uno libera gli altri: il coobbligato che ha pagato in un secondo momento può legittimamente chiedere il rimborso all'Amministrazione se prova che l'obbligo era già stato soddisfatto da altro debitore.
- L'art. 77 del D.P.R. 131/1986 riguarda il termine per la richiesta di rimborso; va verificato che la richiesta sia tempestiva, ma la norma non impedisce al secondo versante di chiedere il rimborso quando l'obbligo è già stato estinto da un altro condebitore.
- Una mera comunicazione amministrativa che indica la disposizione di rimborso non è sufficiente a dichiarare cessata la materia del contendere: l'Amministrazione deve provare l'effettivo pagamento del rimborso per ottenere la chiusura del giudizio.
- In controversie di rimborso è importante produrre documentazione chiara e cronologica: ricevute di pagamento dei singoli coobbligati, prova dell'avviso di liquidazione, comunicazioni amministrative e ogni atto che dimostri che l'obbligazione è stata soddisfatta da altro debitore.
- In sede di appello, l'Amministrazione che invoca la cessazione della materia del contendere ha l'onere di dimostrare che il rimborso è stato effettivamente liquidato ed erogato; in mancanza di tale prova la domanda di cessazione è infondata.
- L'assenza dell'appellato nella fase di impugnazione può influenzare la liquidazione delle spese: la Commissione potrebbe non procedere alla liquidazione delle spese a favore del resistente se l'appellato non si costituisce.
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