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Sentenza

Sentenza del 02/12/2020 n. 138 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Avvisi di accertamento - Legittimazione attiva del contribuente dichiarato fallito - Sua capacità di stare in giudizio in proprio - Inammissibilità -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento da parte del contribuente dichiarato fallito; questione sulla legittimazione attiva e sulla capacità del fallito di stare in giudizio in proprio dopo l'apertura della procedura fallimentare. Si discute se il fallito possa proseguire l'azione processuale nonostante il subentro degli organi fallimentari (curatore).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata prova dell'inattività degli organi fallimentari. La sentenza afferma che, dopo la dichiarazione di fallimento, la gestione delle operazioni commerciali e amministrative spetta al Curatore e agli organi della procedura; il fallito può intervenire in giudizio in via autonoma solo se dimostra l'effettiva inattività degli organi fallimentari. Poiché il fallito non ha fornito tale prova, gli è stata negata la capacità di stare in giudizio in proprio e il ricorso è stato respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    Gli organi della procedura fallimentare, in particolare il Curatore, subentrano nella gestione e nella rappresentanza degli interessi connessi alla massa fallimentare; di norma il fallito perde la disponibilità a esercitare autonomamente attività amministrative e processuali relative agli atti successivi al fallimento.

  • Principio di capacità e legittimazione processuale

    La capacità di stare in giudizio e la legittimazione all'azione spettano alla parte legittimata: dopo il fallimento la legittimazione spetta agli organi fallimentari, mentre il fallito può agire solo se prova l'inazione di tali organi.

Massime di principio

  • Dopo la dichiarazione di fallimento la rappresentanza e la gestione spettano al Curatore: ogni azione giudiziale relativa agli atti successivi al fallimento deve essere proposta o proseguita dagli organi fallimentari.
  • Il fallito può comunque tentare di intervenire in giudizio in proprio solo ove sia provata l'effettiva inattività del Curatore e degli organi fallimentari; l'onere della prova grava sul fallito.
  • In mancanza di prova dell'inattività degli organi fallimentari, il ricorso promosso dal fallito è inammissibile per mancanza di capacità processuale autonoma.
  • Prima di proporre o proseguire un'impugnazione, è consigliabile verificare l'effettiva rappresentanza della massa fallimentare e, se necessario, coinvolgere o mettere in mora il Curatore affinché assuma la difesa degli interessi dell'ente fallito.
  • Le prove ammissibili dell'inattività degli organi fallimentari possono comprendere comunicazioni ufficiali al Curatore rimaste senza risposta, atti formali che dimostrino omissioni nella gestione o documentazione che attesti l'irragionevole inerzia degli organi.
  • Se il Curatore non interviene e l'inerzia è comprovata, il giudice può autorizzare il fallito a stare in giudizio; senza tale autorizzazione, i provvedimenti sono normalmente favorevoli all'Amministrazione resistente.

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