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Sentenza

Sentenza del 02/12/2020 n. 2505 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 170/2020 ACCISE - Tardivo versamento - sanzioni amministrative - cumulo con indennita' di mora - illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Parziale accoglimento: la Commissione ha ritenuto applicabile unicamente l'indennità di mora prevista dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995 per il tardivo versamento delle accise; è esclusa la cumulabilità con la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Spese di giudizio compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'atto di irrogazione di sanzione pecuniaria (euro 134.797) per presunta compensazione di un credito inesistente relativa ad accise nel periodo 2014 IV trimestre - 2017 II trimestre. La ricorrente contestava: 1) l'illegittimità e la duplicazione delle sanzioni (applicazione congiunta dell'indennità di mora prevista dal D.Lgs. 504/1995 e della sanzione generale di cui al D.Lgs. 471/1997); 2) di non essere stata a conoscenza dell'illecito per aver affidato la gestione contabile a un consulente (chiedendo, in subordine, esonero o riduzione della sanzione).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - art. 3, comma 4

    "In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti dogana"

    La norma disciplina il tardivo pagamento delle accise imponendo un'indennità di mora (con funzione in parte sanzionatoria e connessa a interessi moratori). Nel caso di accise questa disposizione è qualificata come speciale rispetto alla disciplina generale delle sanzioni tributarie.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - art. 13

    Prevede la sanzione amministrativa per il tardivo/omesso versamento dei tributi (disciplina generale). La Commissione ha ritenuto che non possa essere cumulata con l'indennità di mora prevista per le accise, per effetto del principio di specialità.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 - art. 9

    "quando uno stesso fatto è punito(...) da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale"

    Principio di specialità: in presenza di norme speciali per una fattispecie (qui, le accise), prevale la disciplina speciale rispetto alla disciplina generale sulle sanzioni.

  • D.Lgs. C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286 - art. 6

    "prevede la misura del 6% dell'indennità di mora per i ritardati pagamenti delle imposte di fabbricazione"

    Richiamata a supporto della natura coercitiva/sanzionatoria dell'indennità di mora, storicamente equiparata a penalità pecuniarie per i ritardi nel pagamento.

  • Sent. Corte Costituzionale n. 58/1968

    Citata per il principio secondo il quale sugli interessi di mora per imposte indirette si esclude un ulteriore risarcimento, coerente con la non duplicabilità delle misure risarcitorie/sanzionatorie.

Massime di principio

  • In materia di accise, per il ritardato versamento trova applicazione prioritariamente la norma speciale (art. 3, comma 4, D.Lgs. 504/1995) che prevede l'indennità di mora; non è cumulabile con la sanzione generale prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, per effetto del principio di specialità (L. 689/1981, art. 9).
  • L'indennità di mora prevista per le accise va interpretata come misura a carattere sanzionatorio/coercitivo (e non mero rimborso del danno), ragion per cui il legislatore ha voluto un regime autonomo e non cumulabile con la sanzione amministrativa generale.
  • Gli interessi moratori e l'indennità di mora assolvono già alla funzione di reintegro/compensazione del danno patrimoniale dell'erario; perciò l'applicazione di una ulteriore sanzione generale provocherebbe duplicazioni incompatibili con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza.
  • Se il contribuente invoca la responsabilità di un consulente esterno, tale circostanza può essere valutata ai fini dell'eventuale esclusione o riduzione delle sanzioni solo nei limiti in cui la normativa o la giurisprudenza ammettono vizio di imputazione; però non garantisce automaticamente l'esonero dall'obbligazione tributaria o dall'indennità di mora.
  • In contenziosi simili è consigliabile: 1) far valere immediatamente l'applicabilità della disciplina speciale; 2) documentare le posizioni contabili e l'eventuale affidamento a terzi; 3) chiedere, in via subordinata, la riduzione o l'esclusione della sanzione per assenza di dolo o colpa grave e valutare la compensazione delle spese quando gli orientamenti giurisprudenziali siano contrastanti.
  • La valutazione finale deve sempre considerare i principi costituzionali e di diritto dell'Unione (proporzionalità, ragionevolezza) e la più recente giurisprudenza di legittimità che tende a privilegiare la specialità normativa in materia di accise.

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