Cassazione Penale, Sentenza n. 11300/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per il delitto di truffa commesso il 27/04/2011. I motivi riportati nel ricorso per cassazione includevano: violazione di legge e difetto di motivazione per l'omessa declaratoria di prescrizione; violazione di legge processuale e difetto di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria; apparenza della motivazione di appello sull'affermazione di responsabilità; erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione sugli elementi oggettivo e soggettivo del reato. In particolare il ricorrente deduceva che il reato era estinto per prescrizione già prima dell'inizio dell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: essendo il reato consumato il 27/04/2011, la prescrizione era intervenuta il 27/10/2018, quindi anteriormente all'inizio della fase di appello. Perciò l'impugnata sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato risulta estinto per prescrizione. I restanti motivi non sono stati accolti; la Corte ha osservato che, ai sensi dell'art.129, secondo comma, cod.proc.pen., l'assoluzione per causa di estinzione del reato può essere pronunciata solo se l'insussistenza del fatto risulta evidente, circostanza esclusa nel caso per la doppia conferma di responsabilità nelle fasi di merito.
Norme richiamate
disposizioni transitorie art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Utilizzata per riassumere e presentare i motivi di ricorso in cassazione secondo quanto previsto dalle disposizioni processuali sulla formulazione del ricorso.
art. 129, secondo comma, cod.proc.pen.
Interpretato nel senso che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice può pronunciare l'assoluzione solo se l'insussistenza del fatto risulta evidente; in mancanza di tale evidenza (ad esempio per doppia condanna in merito) non è possibile pronunciare l'assoluzione automatica.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione prima dell'avvio di un grado successivo, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- L'omissione della declaratoria di prescrizione costituisce motivo decisivo di nullità della condanna se la prescrizione è intervenuta prima dell'atto impugnato; è essenziale il corretto calcolo dei termini di prescrizione alla data del fatto e delle fasi processuali.
- La presenza di una causa di estinzione del reato non determina automaticamente l'assoluzione: il giudice può assolvere solo se l'insussistenza del fatto è evidente; in presenza di valutazioni di merito confermate in più gradi l'assoluzione per insussistenza potrebbe non essere applicabile.
- L'esclusione della recidiva in primo grado incide sul calcolo delle pene e sulla prescrizione; va sempre verificato se fatti processuali (come la mancata declaratoria di recidiva) abbiano effetti sul decorso dei termini.
- In casi simili è strategico per la difesa sollevare tempestivamente la questione della prescrizione e fornire il prospetto cronologico degli atti per dimostrare l'intervenuta estinzione del reato; d'altra parte, chi chiede l'assoluzione per insussistenza deve provare che l'evidenza dell'insussistenza sia chiara e manifesta.
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