Cassazione Penale, Sentenza n. 1799/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato omessa pronunzia e motivazione apparente (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.) relativamente alla richiesta, sollevata in appello con specifico e documentato motivo, di applicare la disciplina della continuazione tra i reati oggetto del processo e reati già giudicati con condanne irrevocabili. La Corte di appello di Salerno non ha deciso la questione, ritenendo opportuno riservarla al giudice dell'esecuzione, nonostante la difesa avesse depositato documentazione (ordinanza del giudice dell'esecuzione di altro distretto) comprovante la rilevanza della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato il consolidato principio secondo cui il giudice dell'impugnazione è obbligato a pronunciarsi, con accoglimento o rigetto, su motivi di gravame specifici e documentati relativi alla continuazione (richiamando la Sez. U, n. 1/2000 e successivi precedenti). Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al mancato esame della richiesta di continuazione e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio esclusivamente sul punto rimasto inespresso.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Fondamento della censura per omessa pronunzia e motivazione apparente: la mancata risposta del giudice d'appello a un motivo specifico e documentato integra il vizio dedotto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino)
Affermato principio devolutivo: il giudice dell'impugnazione deve pronunciarsi espressamente su motivi specifici e documentati relativi alla continuazione; non può rinviare la soluzione al giudice dell'esecuzione.
Ulteriori precedenti delle Sezioni semplici (Sez. 2, n. 990/2019; Sez. 3, n. 30272/2021; Sez. 2, n. 36272/2022)
Confermano l'obbligo per la Corte d'appello di esaminare e motivare la decisione su questioni di continuazione sollevate in appello.
Massime di principio
- Se l'imputato deduce in appello, con motivo specifico e documentazione, la sussistenza della continuazione con condanne irrevocabili, la Corte d'appello è obbligata a pronunciarsi espressamente sull'istanza (accogliendola o rigettandola).
- La mera dichiarazione di rinvio della questione al giudice dell'esecuzione costituisce omissione di pronunzia e può giustificare il ricorso per cassazione con annullamento limitato alla questione omessa.
- La parte difensiva deve allegare in sede di appello i provvedimenti e i documenti che comprovano le pregresse condanne per rendere effettiva la devoluzione della questione al giudice dell'impugnazione.
- Il giudice d'appello non può sottrarre al contraddittorio dell'impugnante la scelta se applicare o meno la continuazione: la decisione sul punto appartiene al suo potere di cognizione e va motivata.
- In caso di 'magmatica evoluzione' dell'assetto sanzionatorio (più condanne, determinazione del reato prevalente), il problema di individuare il reato più grave non legittima l'inerzia del giudice d'appello; è comunque tenuto a motivare la propria scelta o il rigetto della domanda di continuazione.
- Se la Corte di appello omette la pronuncia, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a tale omissione e disporre il rinvio per nuovo esame del punto.
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