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Sentenza

Sentenza n. 1026/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00066/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202408183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Sindaco del Comune di Merano dell’11 ottobre 2022 che aveva dichiarato la decadenza degli effetti della SCIA del 1° ottobre 2022 e inibito la prosecuzione dell’attività per gli ulteriori otto posti letto denunciati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore affittacamere)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato nel 2021 una SCIA per l’esercizio dell’attività di affittacamere, riferita a due subalterni e complessivamente a sedici posti letto, ma la dichiarazione indicava per errore materiale soltanto otto posti letto. Nel 2022 aveva quindi presentato una SCIA di correzione, avente a oggetto gli ulteriori otto posti letto. Il Comune aveva dichiarato la decadenza degli effetti di tale seconda SCIA e vietato la prosecuzione dell’attività, richiamando la deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 3 agosto 2022, con cui era stata sospesa la possibilità di presentare denunce di attività comportanti un aumento dei posti letto. In primo grado la società aveva dedotto la violazione e falsa applicazione della deliberazione provinciale, dei principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede, nonché l’illegittimità derivata della deliberazione per nullità, difetto di attribuzione, incompetenza e violazione dell’art. 42 della legge provinciale n. 9/2018. Il TRGA aveva respinto il ricorso, ritenendo non provato l’errore materiale e applicabile il blocco dei posti letto anche alle SCIA modificative. In appello la società ha censurato la sentenza, sostenendo che il Comune aveva fondato il provvedimento esclusivamente sulla deliberazione provinciale n. 548/2022, ormai priva di efficacia, senza richiamare la disciplina legislativa sopravvenuta sul blocco dei posti letto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il provvedimento comunale non richiamasse né applicasse l’art. 38 della legge provinciale n. 9/2018, come modificato dalla legge provinciale n. 10/2022, ma fosse motivato concretamente soltanto mediante il riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 548/2022 e alle disposizioni espressamente indicate in premessa. Un generico richiamo alla legislazione vigente non è sufficiente a individuare la base normativa della decisione. Poiché la deliberazione provinciale richiamata aveva perso efficacia al momento dell’adozione del provvedimento comunale, la motivazione risultava assolutamente inidonea. La perdita di efficacia della deliberazione non rendeva inammissibile la censura rivolta contro il provvedimento comunale: la società aveva contestato anche l’improprio utilizzo di tale atto quale fondamento della decisione, deducendo quindi un vizio proprio della motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso di primo grado è stato accolto e il provvedimento sindacale dell’11 ottobre 2022 è stato annullato. Provincia e Comune sono stati condannati al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in 6.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 38 l.p. n. 9/2018

    Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione con la regolamentazione transitoria non può essere rilasciato né un titolo abilitativo né presentata una denuncia di attività che determinino un aumento dei posti letto. Ad eccezione dei casi previsti nella regolamentazione transitoria, prima dell'assegnazione di posti letto da parte del Comune non possono essere presentate denunce di attività che determinino un aumento dei posti letto.

    La disposizione introduce il blocco delle denunce di attività comportanti un aumento dei posti letto; tuttavia, nel caso deciso, il Comune non l’aveva richiamata in modo specifico nel provvedimento impugnato.

  • l.p. n. 10/2022

    Ha modificato l’art. 38 della l.p. n. 9/2018 introducendo la disciplina del blocco dei posti letto; la sentenza rileva che il provvedimento comunale non la evocava né la individuava quale base normativa della decisione.

  • art. 1, comma 1-bis, l.p. n. 17/1993

    Richiamato tra i motivi dedotti in primo grado con riferimento ai principi di leale collaborazione, correttezza e buona fede; la decisione non fonda su tale disposizione la ratio decidendi.

  • art. 2, comma 1, l.p. n. 12/1995

    Richiamato nel provvedimento comunale in relazione alla denuncia dell’attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie; il richiamo non è stato ritenuto sufficiente a sostenere la legittimità della decisione.

  • l. n. 241/1990

    Richiamata dal provvedimento comunale, senza specificazione delle disposizioni rilevanti; il generico richiamo non integra una motivazione adeguata.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo che inibisce la prosecuzione di un’attività soggetta a SCIA deve individuare in modo concreto e specifico la disciplina normativa applicata e i requisiti ritenuti mancanti; il mero richiamo generico alla legislazione vigente non è sufficiente a integrare l’obbligo di motivazione.
  • Quando l’amministrazione fonda un provvedimento esclusivamente su un atto amministrativo generale che abbia perso efficacia prima dell’adozione della decisione, il provvedimento è illegittimo per inidoneità assoluta della motivazione, salvo che individui autonomamente una diversa e vigente base normativa.
  • La declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda diretta contro l’atto generale sopravvenuto inefficace non impedisce l’esame della censura rivolta contro il provvedimento applicativo, quando tale censura contesti autonomamente l’utilizzo dell’atto generale quale fondamento della decisione e deduca quindi un vizio proprio della motivazione del provvedimento applicativo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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