Cassazione Penale, Sentenza n. 08303/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che ha sostituito la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. con la custodia cautelare in carcere per i capi di imputazione relativi a rapina in concorso pluriaggravata e porto illegale di armi. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali (artt. 275, 275-bis, 292 c.p.p.), asserendo che il Tribunale non aveva spiegato perché esigenze cautelari potessero non essere soddisfatte con misure meno afflittive, in particolare arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nonostante la disponibilità indicata di domicilio idoneo e risorse lecite; 2) nullità della misura per omessa indicazione della data di scadenza della misura, in violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 3.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e infondatezza. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame approfondita, logica e persuasiva, idonea a dimostrare la gravità indiziaria e l'attualità del pericolo di reiterazione di condotte violente con uso di armi (art. 274 lett. a) e c) c.p.p.), con riferimento a modalità del reato, precedenti specifici, elementi probatori e concreto rischio per le persone offese. La Corte ha inoltre escluso la nullità per omessa indicazione del termine di scadenza, richiamando la giurisprudenza che esclude tale requisito quando concausano esigenze diverse da quella di inquinamento probatorio. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di pericolo di recidiva (lett. a) e di pericolo per l'incolumità pubblica e privata dovuto all'uso di armi (lett. c)), idonee a giustificare la custodia cautelare in carcere.
Riferimento alle regole sulla misura cautelare personale e alla necessità che la decisione motivi il ricorso alla misura più afflittiva; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'insussistenza di misure meno afflittive.
Riferimento alle misure cautelari personali e alle relative garanzie procedurali; utilizzato nel contesto dell'eccezione di vizio di motivazione.
comma 2 lett. d) e comma 3
Norma che impone l'indicazione del termine di scadenza della misura in alcuni casi; la Corte ha precisato che l'obbligo di indicare la scadenza non è necessario quando concorrono esigenze cautelari diverse dall'inquinamento probatorio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di limitare la esposizione dei motivi alle esigenze di motivazione per la cassazione; la Corte ha osservato che il ricorso conteneva censure generiche non consentite.
art. 28 reg.esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di Cancelleria relativi alla liquidazione e all'esecuzione della somma a carico del condannato.
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sulle misure cautelari non sostituisce la valutazione di merito: la Corte di legittimità esamina la congruità della motivazione e la logicità delle conclusioni, ma non rifa' le valutazioni probatorie del giudice di merito.
- La custodia cautelare può essere confermata quando la gravità indiziaria e il quadro fattuale (modalità del reato, uso di armi, precedenti, concrete condotte minacciose) indicano un rischio concreto di recidiva o pericolo per l'incolumità altrui, rendendo inidonee misure meno afflittive.
- La proposta di misure alternative (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) deve essere affrontata e confutata nel merito dal giudice con motivazione specifica: la mera disponibilità soggettiva di un domicilio o risorse non è di per sé sufficiente se gli elementi di fatto indicano pericolo concreto.
- La censura generica e la semplice richiesta di una diversa valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili in cassazione; le censure devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice del merito.
- L'omessa indicazione del termine di scadenza della misura non comporta automaticamente nullità se alla base della misura sussistono esigenze cautelari multiple e non esclusivamente il pericolo di inquinamento probatorio.
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